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Recupero d'imposta - evasione fiscale tramite struttura offshore e diritto di essere sentiti di fronte al segreto fiscale

14 January 2026

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 17.12.2025, 9C_521/2025

Fatti

Una società svizzera, A. SA (oggi B. SA), agiva ufficialmente in qualità di "consulente per gli investimenti" ("Investment Advisor") per un fondo d'investimento estero, il fondo C.. La gestione effettiva ("Investment Management") di tale fondo era contrattualmente affidata a società offshore che si sono succedute nel tempo (D. Ltd ed E. Ltd).

L'Amministrazione fiscale cantonale ginevrina (AFC) ha avviato una procedura di recupero d'imposta e di sottrazione fiscale per i periodi dal 2010 al 2013. Sospettava che la società svizzera esercitasse in realtà la gestione del fondo e che il ricorso a entità offshore costituisse un meccanismo di evasione fiscale volto a sottrarre le commissioni di gestione e di performance ("management and performance fees") alla tassazione in Svizzera.

L'AFC ha fondato la propria decisione su diversi elementi, tra cui documenti provenienti dal fascicolo di un altro contribuente e coperti dal segreto fiscale. Alla società sono stati trasmessi solo riassunti del contenuto di tali documenti. La contribuente ha contestato il recupero d'imposta e le multe, invocando in particolare una violazione del proprio diritto di essere sentita e un apprezzamento arbitrario dei fatti. Le istanze cantonali hanno ampiamente confermato la decisione dell'AFC, spingendo la società a ricorrere al Tribunale federale.

Diritto

Il Tribunale federale richiama i principi che disciplinano il diritto di essere sentiti nella procedura fiscale (art. 29 cpv. 2 Cost.), in particolare il diritto di consultare gli atti (art. 114 LIFD ; art. 41 LAID). Tale diritto può essere limitato se lo esigono interessi pubblici o privati preponderanti, come il segreto fiscale di un terzo. Tuttavia, se l'autorità intende utilizzare a carico del contribuente un documento non consultabile, deve comunicargli il contenuto essenziale affinché possa determinarsi validamente (art. 114 cpv. 3 LIFD).

Per quanto concerne l'accertamento dei fatti, il Tribunale federale riesamina l'apprezzamento delle prove dell'istanza precedente solo con riserbo. Interviene unicamente se i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 97 cpv. 1 LTF).

Infine, in materia fiscale, spetta al contribuente provare i fatti che diminuiscono o sopprimono il suo debito d'imposta, come l'esistenza di oneri deducibili (art. 8 CC).

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale respinge i motivi di ricorso della ricorrente.

  1. Sulla violazione del diritto di essere sentiti: Il Tribunale federale ritiene che il diritto di essere sentita della società sia stato rispettato. Rileva che i recuperi fiscali non si basavano unicamente su documenti segreti, bensì su un insieme di prove (prospetto del fondo, contratti, ecc.). Inoltre, i riassunti forniti dall'AFC erano sufficientemente dettagliati e comprensibili da permettere alla società di comprendere gli addebiti e di difendersi efficacemente, cosa che ha peraltro fatto in sede cantonale.
  2. Sulla valutazione dei fatti e l'evasione fiscale: Il Tribunale federale giudica che la corte cantonale non sia incorsa nell'arbitrio nel concludere per l'esistenza di un meccanismo di evasione fiscale. Le prove addotte dalla ricorrente per dimostrare la reale sostanza economica delle società offshore (email generiche, un contratto di lavoro di breve durata, una decisione di tassazione estera) sono state giudicate insufficienti a ribaltare la conclusione secondo cui tali entità avevano solo un'attività di supporto amministrativo e che la gestione effettiva veniva svolta dalla Svizzera.
  3. Sull'ammontare dei recuperi: La contestazione del calcolo delle commissioni di performance è respinta. La perizia privata prodotta dalla ricorrente criticava il metodo dell'AFC ma concludeva per l'impossibilità di procedere a un calcolo più preciso per mancanza di dati. In tali condizioni, il Tribunale federale considera che non fosse arbitrario attenersi alla stima dell'autorità fiscale. Allo stesso modo, la richiesta di deduzione di oneri asseritamente sostenuti dalle società offshore è respinta, non avendo la ricorrente fornito la prova della loro giustificazione commerciale, in conformità con il suo onere della prova.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. I recuperi d'imposta e le multe per i periodi fiscali dal 2010 al 2013 sono confermati. Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente.





Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau