
TF, 02.02.2026, 9C_52/2026
Fatti
L'autorità fiscale ticinese ha avviato un procedimento di recupero d'imposta e di sottrazione fiscale nei confronti di un contribuente. Dopo la scadenza di un termine ultimo per la produzione di documenti, ha notificato la propria decisione tramite raccomandata. Il contribuente ha presentato reclamo oltre 30 giorni dopo il tentativo di recapito, sostenendo di aver potuto prendere visione della decisione solo al suo rientro da un soggiorno professionale all'estero. L'autorità fiscale ha dichiarato il reclamo irricevibile per tardività e ha negato la restituzione del termine. Tale decisione è stata confermata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Il contribuente ha quindi adito il Tribunale federale.
Diritto
In materia di imposta federale diretta (LIFD) e di imposte cantonali armonizzate (LT/TI, LAID), il reclamo deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Secondo la giurisprudenza, un invio raccomandato non ritirato si considera notificato il settimo giorno successivo al primo tentativo di recapito (finzione di notifica). Tale finzione si applica quando il destinatario doveva aspettarsi di ricevere una comunicazione dall'autorità, come nel caso di un procedimento in corso. La restituzione del termine per tardività può essere concessa se il contribuente dimostra di essere stato impedito ad agire tempestivamente senza sua colpa, ad esempio a causa di un'assenza dal Paese (art. 133 cpv. 3 LIFD). Tuttavia, un'assenza temporanea costituisce motivo di restituzione solo se imprevedibile e se il contribuente ha usato la diligenza richiesta, in particolare adottando disposizioni per la gestione della propria corrispondenza.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale conferma la tardività del reclamo. Il contribuente era oggetto di un procedimento fiscale da diversi mesi ed era scaduto un termine ultimo per la produzione di documenti. Egli doveva pertanto attendersi la ricezione di una decisione da parte dell'autorità fiscale. Poiché l'avviso di giacenza della raccomandata è stato depositato nella sua cassetta delle lettere il 6 giugno 2024, la notifica si considera avvenuta il 13 giugno 2024 (settimo giorno). Il termine di reclamo di 30 giorni è quindi scaduto il 15 luglio 2024, rendendo tardivo il reclamo presentato il 25/29 luglio 2024. Il fatto che il contribuente abbia prorogato il termine di ritiro presso l'ufficio postale è irrilevante.
Il Tribunale federale respinge anche la restituzione del termine. In primo luogo, il contribuente non ha provato in modo sufficiente la sua assenza per motivi professionali. In secondo luogo, anche se fosse stata comprovata, tale assenza non era imprevedibile, poiché gli impegni professionali a cui dichiara di aver partecipato richiedevano una pianificazione. Avrebbe quindi dovuto adottare misure affinché la sua corrispondenza venisse ritirata. Infine, il contribuente è rientrato in Svizzera il 26 giugno 2024, ovvero prima della scadenza del termine di reclamo, il che gli lasciava il tempo di agire. Le condizioni per la restituzione del termine non sono dunque soddisfatte.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso, sia in materia di imposta federale diretta che di imposte cantonali. Anche la domanda di assistenza giudiziaria è respinta, essendo il ricorso privo di probabilità di successo. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
