
TF, 17.12.2025, 9C_513/2025
Fatti
Una società anonima (la ricorrente) è stata oggetto di una verifica fiscale che ha dato luogo a una procedura di recupero d'imposta e di sottrazione d'imposta per i periodi fiscali dal 2010 al 2017. L'amministrazione fiscale cantonale ginevrina ha negato la deducibilità di alcuni costi, in particolare quelli relativi a battute di caccia organizzate all'estero e ad altre 344 voci di spesa (ristoranti, viaggi, regali), con la motivazione che non erano giustificati dall'uso commerciale. Di conseguenza, ha proceduto a rettifiche sull'utile imponibile e ha inflitto una multa per sottrazione d'imposta. La Corte di giustizia del Cantone di Ginevra ha confermato la posizione dell'amministrazione fiscale, annullando una decisione di prima istanza che aveva ammesso la deducibilità delle spese di caccia. La società ha quindi adito il Tribunale federale.
Diritto
Ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD, gli oneri giustificati dall'uso commerciale sono deducibili dall'utile netto. La giurisprudenza definisce tali oneri come spese che presentano un nesso di causalità oggettivo con lo scopo economico dell'impresa. Non spetta alle autorità fiscali giudicare l'opportunità di una spesa, bensì verificarne il legame con l'attività commerciale. Le spese sostenute per il piacere personale di un azionista o di un dirigente non sono deducibili. L'onere della prova circa il carattere commercialmente giustificato di una spesa incombe al contribuente. La sottrazione d'imposta (art. 175 e 181 LIFD) si configura quando un'irregolarità nella contabilità, come la contabilizzazione di oneri non giustificati, conduce a una tassazione insufficiente. La persona giuridica viene quindi punita con una multa, il cui importo è fissato in funzione della colpa dei suoi organi. Il Tribunale federale riesamina l'ammontare della multa solo in caso di abuso del potere di apprezzamento.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale conferma l'analisi della Corte di giustizia. Per quanto riguarda le spese di caccia, il Tribunale rileva che la ricorrente non è riuscita a provarne la giustificazione commerciale. Diversi elementi sono stati ritenuti determinanti: la prevalenza di una componente personale e di un legame di vicinanza tra i partecipanti, l'assenza di prove concrete che collegassero tali battute di caccia alla conclusione di nuovi contratti (essendo insufficienti una semplice tabella e un'e-mail), e la sproporzione manifesta tra l'ammontare delle spese sostenute (quasi il 50% dell'utile del periodo) e i ricavi della società. Il Tribunale ricorda che spetta alla società provare il nesso oggettivo tra la spesa e la sua attività, cosa che non è avvenuta.
In merito alle altre 344 voci di spesa, il Tribunale federale constata parimenti che la ricorrente non ha assolto il proprio onere della prova. I giustificativi prodotti erano vaghi, spesso privi dell'indicazione dei clienti interessati, o sono stati forniti a posteriori. Inoltre, alcune spese, come un abbonamento in palestra per l'amministratore delegato, non avevano manifestamente alcun legame con l'attività commerciale.
Infine, la multa per sottrazione d'imposta è confermata. Essendo soddisfatte le condizioni della sottrazione a causa della contabilizzazione di oneri non deducibili, la multa è giustificata. Il suo importo, fissato a 3/5 dell'imposta sottratta, non è ritenuto sproporzionato, avendo l'autorità cantonale tenuto conto della collaborazione della ricorrente e della durata della procedura.
Poiché i medesimi principi si applicano in materia di imposte cantonali e comunali (ICC) in virtù dell'armonizzazione fiscale, il ragionamento è identico per l'IFD e l'ICC.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso della società, sia in materia di imposta federale diretta che in materia di imposte cantonali e comunali. La decisione della Corte di giustizia è confermata. Le spese di caccia e gli altri costi controversi non sono deducibili e la multa per sottrazione d'imposta è mantenuta.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
