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Procedura fiscale - irricevibilità di una domanda di revisione e assistenza giudiziaria

14 January 2026

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 24.11.2025, 9C_475/2025

Fatti

Un contribuabile non ha presentato la dichiarazione dei redditi 2022, il che ha comportato una multa e una tassazione d'ufficio da parte dell'Amministrazione fiscale vallesana. I suoi ricorsi contro queste due decisioni sono stati respinti in successione dal Tribunale cantonale e successivamente dichiarati inammissibili dal Tribunale federale (sentenze 9C_384/2025 e 9C_385/2025), con la motivazione che non erano sufficientemente motivati.

In seguito, il contribuente ha presentato una domanda di revisione di tali sentenze cantonali, invocando una "segregazione/discriminazione" subita durante la pandemia di COVID-19. Il Tribunale cantonale ha dichiarato tale domanda di revisione inammissibile. Il contribuente ricorre contro questa decisione di inammissibilità presso il Tribunale federale, chiedendo inoltre la revisione delle precedenti sentenze del Tribunale federale e la concessione del gratuito patrocinio.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda le condizioni per la revisione di una decisione fiscale passata in giudicato ai sensi dell'art. 147 cpv. 1 lett. a della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). La revisione è possibile solo se vengono scoperti fatti rilevanti o prove decisive. Un fatto è "rilevante" se è tale da modificare la decisione a favore del richiedente. Deve essere "nuovo", ovvero doveva già esistere al momento della decisione ma era ignoto al richiedente. Le censure relative allo svolgimento della procedura di tassazione (art. 123 segg. LIFD) devono essere sollevate nell'ambito della procedura di ricorso ordinaria, e non tramite la via della revisione.

La domanda di revisione di una sentenza del Tribunale federale deve essere motivata conformemente agli art. 121 segg. LTF.

Il gratuito patrocinio (art. 64 LTF) viene concessa se la parte non dispone di risorse sufficienti e se le sue conclusioni non sono manifestamente infondate.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale rileva che il ricorrente non presenta alcun motivo di revisione valido ai sensi dell'art. 147 LIFD. Le sue argomentazioni riguardanti una presunta "segregazione" o una violazione del dovere di informazione da parte dell'autorità fiscale non costituiscono fatti nuovi già esistenti al momento delle decisioni iniziali. Si tratta di doglianze nel merito che avrebbero dovuto essere sollevate e motivate nelle procedure di ricorso iniziali. Il ricorrente tenta, attraverso la revisione, di rimediare alle carenze dei suoi precedenti ricorsi. Il Tribunale cantonale ha quindi giustamente giudicato irricevibile la domanda di revisione.

Anche la domanda di revisione delle sentenze del Tribunale federale è irricevibile, poiché il ricorrente non invoca né dimostra l'esistenza di uno dei motivi di revisione previsti dalla legge (art. 121 e segg. LTF).

Infine, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta. Essendo il ricorso manifestamente privo di qualsiasi possibilità di successo, una delle condizioni cumulative dell'art. 64 LTF non è soddisfatta.

Esito Il Tribunale federale respinge il ricorso. Dichiara irricevibile la domanda di revisione delle sentenze del Tribunale federale 9C_384/2025 e 9C_385/2025. La domanda di nomina di un avvocato d'ufficio è respinta. Non vengono prelevate spese giudiziarie.






Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau