
TF, 16.12.2025, 9C_398/2025
Fatti
Il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo ha emanato una nuova direttiva ("Weisung 2026") riguardante la valutazione degli immobili e la determinazione del valore locativo proprio a partire dal periodo fiscale 2026. Tale direttiva prevede un aumento medio del 48% dei valori fiscali immobiliari e del 10-11% dei valori locativi.
Due proprietari e l'Associazione dei proprietari fondiari del Cantone di Zurigo hanno impugnato direttamente tale direttiva dinanzi al Tribunale amministrativo cantonale, chiedendone l'annullamento. Il Tribunale amministrativo non è entrato nel merito, qualificando la direttiva come un'ordinanza amministrativa a portata esterna, non soggetta a ricorso diretto. Ha ritenuto che la sua legittimità potesse essere contestata in seguito, in via pregiudiziale, nell'ambito di un ricorso contro una decisione di tassazione individuale. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione di non entrata nel merito dinanzi al Tribunale federale.
Nel frattempo, una votazione federale ha portato alla futura soppressione dell'imposizione del valore locativo, il che ha indotto il Consiglio di Stato zurighese a emanare disposizioni transitorie.
Diritto
Il Tribunale federale ricorda la distinzione tra un atto normativo (o "emanazione" ai sensi dell'art. 82 lett. b LTF), che può essere oggetto di un controllo astratto delle norme, e un'ordinanza amministrativa. Un atto normativo contiene norme di diritto generali e astratte che creano diritti e obblighi per i cittadini. Un'ordinanza amministrativa è in linea di principio un'istruzione interna all'amministrazione.
In via eccezionale, un'ordinanza amministrativa può essere oggetto di ricorso diretto se sono soddisfatte tre condizioni cumulative:
- Esplica effetti esterni, ovvero incide direttamente o indirettamente sulla situazione giuridica dei cittadini.
- I cittadini non possono ottenere in seguito una decisione impugnabile che permetta loro di contestare la conformità dell'ordinanza in modo efficace e ragionevole (controllo pregiudiziale).
- Il ricorrente ha un interesse virtuale all'annullamento dell'atto.
Il Tribunale federale fa riferimento alla sua giurisprudenza costante riguardante le precedenti direttive zurighesi in materia di valutazione immobiliare, che ha sempre qualificato come ordinanze amministrative.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale qualifica la "Weisung 2026" come ordinanza amministrativa. Sebbene si fondi su una delega legale (§ 39 della legge fiscale zurighese), contiene norme tecniche molto dettagliate destinate principalmente alle autorità di tassazione per garantire una valutazione uniforme e schematica delle centinaia di migliaia di immobili del Cantone, tenendo conto di numerosi criteri individuali (ubicazione, età, stato, ecc.).
Il Tribunale federale riconosce che la direttiva ha evidenti effetti esterni, dato l'impatto finanziario significativo per i proprietari (condizione 1 soddisfatta).
Tuttavia, ritiene che la seconda condizione non sia soddisfatta. Ogni proprietario riceverà una decisione di tassazione individuale basata su tale direttiva. Potrà contestare tale decisione tramite le vie di ricorso ordinarie e, in tale occasione, sollevare l'illegittimità della direttiva sottostante (controllo pregiudiziale). Il Tribunale giudica tale via di ricorso ragionevole ("zumutbar"), poiché la valutazione di ogni bene immobile comporta numerosi aspetti individuali che si prestano meglio a un esame concreto rispetto a un controllo astratto. La possibilità per l'amministrazione fiscale di trattare dei "casi pilota" risponde alle preoccupazioni legate all'economia procedurale.
La prossima abolizione dell'imposizione del valore locativo rende ancora meno necessario un controllo astratto immediato di questa parte della direttiva. Non essendo soddisfatte le condizioni per un ricorso diretto contro un'ordinanza amministrativa, l'istanza precedente ha giustamente deciso di non entrare nel merito.
Esito
Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. Conferma la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo. Le spese giudiziarie sono a carico dei ricorrenti.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
