
TF, 16.12.2025, 9C_390/2025
Fatti
Una società anonima (A. AG), in liquidazione, ha avuto la propria sede legale successivamente nei cantoni di Appenzello Esterno, San Gallo (fino al 2018) e infine Obvaldo. L'amministrazione fiscale del Cantone Ticino ha rivendicato l'assoggettamento fiscale illimitato della società per i periodi dal 2017 al 2022, sostenendo che la sua amministrazione effettiva si trovasse in Ticino. Tale affermazione si basava sul fatto che la principale dipendente e azionista indiretta della società, F., vi fosse domiciliata. Le autorità cantonali ticinesi hanno confermato tale assoggettamento. La società ha presentato ricorso al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione di assoggettamento o, in subordine, la sua limitazione agli anni 2018-2022.
Diritto
In virtù del diritto tributario armonizzato e della giurisprudenza relativa al divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.), il domicilio fiscale principale di una persona giuridica è, in linea di principio, la sua sede legale iscritta nel registro di commercio. Tuttavia, il luogo dell'amministrazione effettiva prevale qualora la sede legale non corrisponda alla realtà economica e appaia come artificiosa (società "casella postale"). L'amministrazione effettiva si trova nel luogo in cui è situato il centro operativo ed economico dell'impresa, dove la gestione viene realmente esercitata e dove vengono prese le decisioni essenziali per il perseguimento dello scopo sociale. Il Cantone che sostiene che l'amministrazione effettiva si trovi sul proprio territorio, in contrasto con la sede legale, deve fornirne la prova con una verosimiglianza preponderante. In caso contrario, ne sopporta le conseguenze derivanti dall'assenza di prova.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina la situazione per due periodi distinti.
Per il periodo fiscale 2017, il Tribunale federale ritiene che il Cantone Ticino non abbia fornito la prova, con verosimiglianza preponderante, che l'amministrazione effettiva della società si trovasse sul proprio territorio. Infatti, per tutto il 2017, la figura chiave della società, F., era domiciliata in Gran Bretagna. Il suo domicilio all'estero rende assai improbabile che abbia esercitato la gestione effettiva della società dal Ticino.
Per i periodi fiscali dal 2018 al 2022, la situazione è diversa. F. è tornata a stabilirsi in Ticino nel gennaio 2018. Era l'unica dipendente della società, vi svolgeva altre attività professionali a tempo pieno e le sedi legali nei cantoni di San Gallo e Obvaldo erano solo semplici indirizzi di domiciliazione. Inoltre, i conti bancari della società erano in Ticino e anche il foro giuridico stabilito nel contratto di lavoro di F. era in Ticino. L'insieme di questi indizi permette di concludere, con verosimiglianza preponderante, che l'amministrazione effettiva della società si trovasse effettivamente in Ticino durante tale periodo.
La richiesta della ricorrente volta ad annullare le decisioni di tassazione dei cantoni di San Gallo e Obvaldo è giudicata inammissibile, poiché non sufficientemente motivata e priva di un'identificazione precisa delle decisioni contestate.
Esito
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Riforma la sentenza cantonale e annulla la decisione di assoggettamento illimitato della società nel Cantone Ticino per il periodo fiscale 2017. Per contro, respinge il ricorso per i periodi fiscali dal 2018 al 2022 e conferma l'assoggettamento in Ticino per tali anni. Il ricorso contro i cantoni di San Gallo e Obvaldo è dichiarato inammissibile.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
