
TF, 18.12.2025, 9C_349/2025
Fatti
Un contribuabile, domiciliato nel cantone di Zurigo (U./ZH), esercita un'attività lucrativa indipendente tramite una ditta individuale. Per il periodo fiscale 2019, l'amministrazione fiscale zurighese, contrariamente agli anni precedenti, ha rifiutato di procedere a una ripartizione intercantonale del suo reddito da attività indipendente verso il cantone di Svitto (V./SZ). Ha ritenuto che l'infrastruttura utilizzata a V./SZ, un "Business Office Center", fosse troppo minimale per costituire un vero luogo d'affari.
Le istanze cantonali successive (autorità di tassazione, tribunale dei ricorsi fiscali e tribunale amministrativo) hanno confermato tale decisione, rifiutando la ripartizione dei redditi verso il cantone di Svitto, pur concedendo al contribuente deduzioni per un ufficio utilizzato presso il suo domicilio privato a U./ZH. Il contribuente ricorre dinanzi al Tribunale federale, chiedendo che il suo reddito da attività indipendente sia interamente attribuito al cantone di Svitto.
Diritto
Secondo i principi del divieto di doppia imposizione intercantonale e la Legge sull'armonizzazione fiscale (LAID), una persona fisica è tassata in modo illimitato al suo domicilio e in modo limitato in un altro cantone dove gestisce una stabile organizzazione (art. 3 e 4 LAID).
Una stabile organizzazione presuppone l'esistenza di installazioni materiali permanenti dove si esercita l'attività. Una semplice iscrizione al registro di commercio o un indirizzo formale non sono sufficienti. Se l'organizzazione appare come artificiale e non corrisponde alla realtà economica, il reddito è interamente imponibile al domicilio principale. Per le attività esercitate in modo decentralizzato (presso i clienti), il luogo d'affari determinante è quello in cui le mansioni preparatorie e amministrative sono principalmente svolte.
Per quanto riguarda l'onere della prova, spetta in linea di principio al contribuente provare i fatti che riducono il suo carico fiscale, come l'esistenza di un domicilio fiscale speciale. Tuttavia, se un'autorità fiscale rimette in discussione un domicilio speciale che ha accettato per anni, l'onere della prova viene trasferito su di essa: deve dimostrare che le condizioni di tale domicilio non sono più (o non sono mai state) soddisfatte. Questo ribaltamento si applica solo se il contribuente ha rispettato i suoi obblighi di collaborazione.
Infine, il principio della protezione della buona fede non impedisce a un'autorità fiscale di modificare la propria prassi, poiché ogni periodo fiscale è valutato in modo indipendente e le tassazioni precedenti non vincolano l'autorità per il futuro, salvo assicurazione formale.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina innanzitutto gli argomenti procedurali del ricorrente. Conferma che l'autorità fiscale zurighese aveva l'onere di provare l'inesistenza della stabile organizzazione a V./SZ, poiché l'aveva accettata in passato. Tuttavia, il Tribunale federale ritiene che l'autorità abbia fornito tale prova, indipendentemente dalla questione se il ricorrente avesse pienamente adempiuto ai suoi obblighi di collaborazione. Anche il principio della buona fede non è violato, poiché ogni tassazione è indipendente.
Nel merito, il Tribunale federale convalida la valutazione dei fatti dell'istanza precedente, giudicandola non arbitraria. I seguenti elementi dimostrano che il vero centro dell'attività del ricorrente si situava presso il suo domicilio a U./ZH e non a V./SZ:
- Utilizzo del domicilio: Il ricorrente dispone di un ufficio funzionale presso il suo domicilio di U./ZH, per il quale ha ottenuto una deduzione fiscale sostanziale, il che presuppone un uso professionale preponderante.
- Infrastruttura a Svitto: L'organizzazione a V./SZ è un "Business Office Center" con un'infrastruttura rudimentale e condivisa (nessun ufficio fisso, nessuno spazio di archiviazione sicuro, installazioni comuni).
- Frequenza di utilizzo: Il ricorrente si recava sul posto solo 24-30 volte all'anno e non vi ha ricevuto alcun cliente nel 2019.
- Affitto: L'affitto pagato era molto basso e ben inferiore ai prezzi di mercato, il che costituisce un ulteriore indizio del carattere artificiale dell'organizzazione.
Il Tribunale federale ha stabilito che l'attività principale, in particolare quella amministrativa, veniva esercitata dal domicilio di Zurigo. La sede di Svitto costituiva solo un domicilio fittizio e non un vero e proprio stabilimento stabile.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Il reddito derivante dall'attività indipendente del ricorrente per il 2019 è interamente imponibile nel Cantone di Zurigo. Le spese processuali sono a carico del ricorrente.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
