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Tassa d'incentivazione sui COV: procedura di impegno, mancata dichiarazione e riscossione successiva secondo il diritto penale amministrativo

06 February 2026

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 11.12.2025, 9C_270/2025

Fatti

La società A.________ AG dispone di un'autorizzazione per la "procedura di impegno", che le consente di importare composti organici volatili (COV) beneficiando di un'esenzione provvisoria dalla tassa d'incentivazione. Un controllo effettuato nel 2020 dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha rivelato che, per dodici importazioni avvenute nel 2016, la società non aveva dichiarato le merci contenenti COV in dogana né le aveva registrate nei propri bilanci COV.

L'UDSC ha richiesto il pagamento supplementare della tassa sui COV, dell'IVA e degli interessi di mora per un totale di quasi 55 milioni di franchi. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha parzialmente accolto il ricorso della società per i casi verificatisi nel 2018, basandosi sul principio della protezione della buona fede, ma ha confermato la riscossione supplementare per i dodici casi del 2016, per un importo di 35'081'848,75 franchi. La società A.________ AG ricorre al Tribunale federale contro quest'ultima parte della sentenza.

Diritto

La legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) assoggetta l'importazione di COV a una tassa d'incentivazione (art. 35a cpv. 1 LPAmb). Un'esenzione è possibile, in particolare se i COV sono utilizzati come carburanti o combustibili o trattati in modo tale da non potersi disperdere nell'ambiente (art. 35a cpv. 3 LPAmb).

La "procedura di impegno" (art. 21 dell'ordinanza sulla tassa d'incentivazione sui COV, OCOV) consente un'esenzione provvisoria dalla tassa all'importazione. Affinché tale esenzione diventi definitiva, il soggetto passivo deve rispettare una rigorosa procedura in due fasi:

  1. Dichiarare correttamente le merci in dogana al momento dell'importazione, in conformità con le disposizioni della legge sulle dogane (art. 35c cpv. 3 LPAmb).
  2. Tenere una contabilità COV e presentare un bilancio COV annuale alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile, comprovando l'utilizzo dei COV per scopi esenti (art. 10 e 22 OCOV).

L'inosservanza di tali obblighi costituisce una sottrazione o una messa in pericolo della tassa (art. 61a LPE), il che rende applicabile la Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA). L'art. 12 DPA fonda quindi l'obbligo di riscossione successiva della tassa sottratta.

Un eventuale diritto al rimborso della tassa è soggetto a un termine di perenzione rigoroso di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile (art. 19 OCOV).

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale rileva che la ricorrente non ha rispettato nessuna delle due fasi della procedura di impegno per le importazioni del 2016: le merci non sono state né dichiarate in dogana, né iscritte nei bilanci COV. Tale comportamento costituisce oggettivamente una sottrazione della tassa.

Di conseguenza, l'UDSC era legittimato a esigere la riscossione successiva della tassa in base all'art. 12 DPA. Il Tribunale federale respinge l'argomentazione della ricorrente secondo cui l'art. 22 cpv. 2 OCOV costituirebbe una lex specialis; tale disposizione si applica solo in caso di procedura regolare, e non in caso di mancata dichiarazione e sottrazione.

Il Tribunale federale sottolinea che il rigore formale del diritto doganale, espressamente reso applicabile dall'art. 35c cpv. 3 LPE, è una condizione essenziale per beneficiare dell'esenzione. La ricorrente non può invocare la ratio legis della tassa per aggirare tali requisiti procedurali.

Infine, ogni richiesta di rimborso è esclusa. La ricorrente ha depositato i propri bilanci COV corretti e le richieste di rimborso nel 2022, ben oltre la scadenza del termine di perenzione di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio 2016 (art. 19 OCOV). Il fatto che l'importo in gioco sia elevato non rende la riscossione successiva sproporzionata, poiché essa è la conseguenza diretta della sottrazione della tassa da parte della ricorrente.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso. La decisione del Tribunale amministrativo federale è confermata. La società A.________ AG è condannata al pagamento della tassa COV di 35'081'848.75 franchi, oltre alle spese giudiziarie.







Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau