
TF, 29.12.2025, 9C_231/2024
Fatti
Un'azienda tedesca, A.________ GmbH, ha partecipato alla costruzione della galleria di base del San Gottardo. Disponeva di stabili organizzazioni in diversi cantoni svizzeri (ZH, NW, UR, TI). Nel 2013, la società ha concluso un accordo fiscale (ruling) con le autorità fiscali dei cantoni Ticino, Uri, Zurigo e Nidvaldo. Tale accordo prevedeva che gli utili della società fossero ripartiti tra i cantoni in proporzione ai salari versati ai dipendenti sul territorio di ciascuno di essi.
Per i periodi fiscali dal 2013 al 2016, l'autorità fiscale ticinese ha deciso unilateralmente di non applicare il ruling, sostenendo che i fatti reali differissero da quelli presentati in sede di richiesta. Ha applicato un nuovo metodo di ripartizione basato sui chilometri di ferrovia costruiti sul proprio territorio, il che ha comportato una tassazione più elevata. Tale decisione è stata confermata dal tribunale cantonale ticinese. La società ha presentato ricorso al Tribunale federale, invocando la violazione del ruling e il rischio di doppia imposizione intercantonale.
Diritto
Il Tribunale federale richiama il principio del divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.). Per le imprese attive in più cantoni, l'utile complessivo deve essere ripartito tra il cantone della sede e quelli delle stabili organizzazioni.
Esistono due metodi di ripartizione:
- Il metodo diretto, basato su una contabilità separata per ogni stabilimento, è applicabile solo se gli stabilimenti sono dotati di grande autonomia.
- Il metodo indiretto, utilizzato negli altri casi, ripartisce l'utile globale sulla base di fattori ausiliari. Per le imprese di fabbricazione e costruzione, la giurisprudenza si basa generalmente sui fattori di produzione "capitale" (attivi, affitti) e "lavoro" (massa salariale).
Il Tribunale federale precisa che la scelta dei fattori ausiliari nel metodo indiretto deve essere adattata alle specificità del caso concreto. Un grande cantiere edile, anche in assenza di strutture fisse permanenti, è considerato una stabile organizzazione.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina se il metodo di ripartizione concordato nel ruling (basato unicamente sulla massa salariale) sia conforme al diritto federale in materia di doppia imposizione.
Contrariamente all'istanza cantonale, il Tribunale federale ritiene tale metodo appropriato nel caso di specie. Rileva che il fattore "capitale" (edifici, impianti, ecc.) non era pertinente, poiché le installazioni del cantiere non costituivano attivi fissi tradizionali. Al contrario, il fattore "lavoro", rappresentato dai salari versati a dipendenti specializzati per la realizzazione di un'opera di ingegneria complessa, costituisce un criterio di ripartizione adeguato e pertinente.
Il Tribunale federale ritiene che l'istanza cantonale sia caduta in contraddizione: ha riconosciuto il cantiere come stabile organizzazione (il che è corretto) ma ha poi rifiutato di applicare i criteri di ripartizione usuali per le imprese di costruzione con la motivazione che il cantiere non disponeva di strutture fisse. Tuttavia, se un cantiere è qualificato come stabile organizzazione, devono trovare applicazione i relativi metodi di ripartizione.
Il Tribunale conclude che il metodo di ripartizione basato sui salari, concordato nel ruling, è conforme all'art. 127 cpv. 3 Cost.
Esito
Il Tribunale federale accoglie il ricorso della società. Annulla la sentenza della Corte cantonale e rinvia l'incarto all'autorità fiscale ticinese affinché proceda a una nuova tassazione per gli anni dal 2013 al 2016, applicando il metodo di ripartizione degli utili previsto nel ruling del 15 ottobre 2013.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
