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Procedura di tassazione suppletiva - fatto nuovo e deduzione delle spese nella procedura di tassazione suppletiva

14 January 2026

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 25.11.2025, 9C_228/2025

Fatti

L'amministrazione fiscale cantonale di Zurigo ha avviato un procedimento di recupero fiscale e di sanzione pecuniaria nei confronti di un contribuente per i periodi fiscali dal 2011 al 2018. Dopo l'archiviazione parziale del procedimento, l'autorità ha emesso un recupero fiscale per le imposte cantonali e comunali del 2016 e 2017, nonché per l'imposta federale diretta del 2016, a causa di averi bancari non dichiarati. Il procedimento sanzionatorio per sottrazione d'imposta è stato sospeso.

Il contribuente ha contestato tale decisione, ma il suo reclamo è stato respinto dall'amministrazione fiscale e il successivo ricorso è stato rigettato dal Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo. Il contribuente si è quindi rivolto al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della procedura di recupero e la deduzione delle spese di viaggio legate alla gestione dei suoi beni immobili all'estero.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda le condizioni per l'apertura di una procedura di recupero fiscale (art. 151 cpv. 1 LIFD ; § 160 StG/ZH). Un'imposta non riscossa può essere recuperata se una tassazione definitiva risulta incompleta a causa di fatti o mezzi di prova che non erano noti all'autorità fiscale al momento della tassazione ordinaria. Deve trattarsi di fatti già esistenti all'epoca, ma non presenti nel fascicolo dell'autorità (falsi nova).

Per quanto riguarda le deduzioni, il Tribunale federale precisa che, nell'ambito di una procedura di recupero, i fatti che riducono l'onere fiscale possono essere invocati solo se sono in relazione con il motivo del recupero d'imposta. Inoltre, per gli immobili detenuti nella sostanza privata, sono deducibili solo le spese di manutenzione, i costi di ripristino di immobili di recente acquisizione, i premi assicurativi e le spese di amministrazione da parte di terzi (art. 32 cpv. 2 LIFD).

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina due questioni controverse.

In primo luogo, conferma l'esistenza di un fatto nuovo che giustifica il recupero fiscale. Il contribuente sosteneva di aver già fornito i documenti relativi ai suoi averi bancari non dichiarati durante la procedura di tassazione ordinaria. Il Tribunale federale rileva, come l'istanza precedente, che il contribuente non fornisce alcuna prova delle sue affermazioni. Al contrario, è accertato che non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale per gli anni 2016 e 2017 e che i documenti in questione non sono mai stati trasmessi all'autorità fiscale prima dell'apertura della procedura di recupero. Gli averi bancari non dichiarati costituiscono quindi effettivamente un fatto nuovo ai sensi della legge.

In secondo luogo, il Tribunale federale respinge la deduzione delle spese di viaggio di CHF 11'950.- richiesta dal contribuente per la gestione dei suoi immobili all'estero. Rileva che il contribuente non ha dimostrato in che modo tali spese possano essere qualificate come spese di manutenzione o di amministrazione da parte di terzi, le uniche categorie di spese deducibili per gli immobili privati. Il contribuente non ha né sufficientemente motivato né provato la fondatezza di tale deduzione.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie sono a carico del ricorrente.








Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau