
TF, 03.12.2025, 9C_21/2025
Fatti
Un contribuabile (il ricorrente) ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo contro una decisione del Tribunale di ricorso in materia fiscale. Ha depositato un primo atto il 9 ottobre 2024. Invocando un errore informatico che aveva causato una stampa incompleta, il 16 ottobre 2024 ha richiesto una proroga per presentare una versione completa. Il tribunale gli aveva già concesso un termine di dieci giorni il 14 ottobre per correggere l'atto. Il 28 ottobre 2024, ovvero dopo la scadenza del termine di ricorso, il ricorrente ha depositato un nuovo atto, antidatato al 9 ottobre. Il Tribunale amministrativo non è entrato nel merito del ricorso, ritenendo il primo atto insufficientemente motivato e il secondo tardivo. Il ricorrente adisce il Tribunale federale contro questa decisione di non entrata nel merito.
Diritto
Quando viene contestata una decisione di non entrata nel merito, l'oggetto della controversia dinanzi al Tribunale federale è limitato alla questione se l'istanza precedente abbia giustamente rifiutato di esaminare il ricorso. Un atto di ricorso deve essere sufficientemente motivato entro il termine legale. Un atto depositato dopo la scadenza di tale termine è irricevibile. La modifica o l'integrazione di un ricorso dopo la scadenza del termine non è ammissibile, poiché ciò equivarrebbe a prolungare indebitamente il termine di ricorso. La possibilità di correggere un atto non consente di integrarlo o modificarlo nel merito, ma unicamente di rimediare a vizi di forma.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina se il Tribunale amministrativo abbia violato il diritto non entrando nel merito. L'istanza precedente ha constatato che il secondo atto, depositato il 28 ottobre 2024, non era una semplice correzione dell'originale, bensì una versione sostanzialmente modificata (numero di paragrafi, conclusioni e offerte di prove differenti). Ha quindi ritenuto che il ricorrente avesse tentato di prolungare illecitamente il termine di ricorso e ha scartato questo secondo atto in quanto tardivo.
Il Tribunale federale convalida tale ragionamento. Rileva che il ricorrente non contesta in
maniera circostanziata le modifiche constatate dall'istanza precedente. Inoltre, avendo scoperto il presunto errore informatico prima della scadenza del termine, avrebbe dovuto sottoporre immediatamente una versione corretta, cosa che non ha fatto.
Di conseguenza, solo il primo atto del 9 ottobre 2024 poteva essere preso in considerazione. Il Tribunale federale conferma che esso non soddisfaceva i requisiti di motivazione e che il ricorrente non ha validamente utilizzato il termine che gli era stato concesso per correggerlo. La decisione di non entrata nel merito è dunque conforme al diritto. Lo stesso vale per la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria per mancanza di probabilità di successo e per lo stralcio delle istanze di ricusazione divenute prive di oggetto.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso in materia di diritto pubblico e non entra nel merito del ricorso sussidiario in materia costituzionale. Rinuncia al prelievo di spese giudiziarie.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
