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Qualificazione di una partecipazione (patrimonio privato vs commerciale) e tassazione di un aumento gratuito del valore nominale

16 February 2026

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 30.12.2025, 9C_209/2025

Fatti

Un contribuabile, dipendente di una società di cui è proprietario, deteneva una partecipazione in una società C., che aveva dichiarato nel suo patrimonio privato. Nel 2016, a seguito della conversione di prestiti in capitale e di una fusione per incorporazione di C. in una nuova società D.________ (detenuta al 100% dal contribuabile), il capitale di D.________ ha subito un aumento significativo senza versamenti in contanti.

L'autorità fiscale ticinese ha considerato questo aumento gratuito del valore nominale delle quote di D.________ come un vantaggio valutabile in denaro e ha aggiunto un importo di CHF 764'573.- al reddito imponibile del contribuabile per l'anno 2016. Ha inoltre rivisto al rialzo il valore della partecipazione ai fini dell'imposta sulla sostanza per gli anni dal 2016 al 2018.

Il contribuabile ha contestato tali decisioni, sostenendo che la sua partecipazione in D.________ dovesse essere qualificata come elemento del suo patrimonio commerciale, e non privato. I suoi reclami sono stati respinti dall'autorità fiscale e successivamente dalla Corte cantonale, che ha confermato l'appartenenza della partecipazione al patrimonio privato. Il contribuabile ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Diritto

Ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (e della corrispondente disposizione cantonale), i vantaggi valutabili in denaro derivanti da partecipazioni, inclusi gli aumenti gratuiti del valore nominale, sono imponibili come rendimento della sostanza mobiliare. Tale imposizione si fonda sul principio del valore nominale, applicabile alle partecipazioni detenute nel patrimonio privato.

Per contro, se una partecipazione è attribuita al patrimonio commerciale di una persona fisica, si applica il principio del valore contabile. In tal caso, un aumento gratuito del valore nominale non è considerato reddito imponibile.

Affinché una persona fisica possa detenere un patrimonio commerciale, deve in linea di principio esercitare un'attività lucrativa indipendente. La giurisprudenza riconosce che tale attività può sussistere nel caso del commercio professionale di titoli. Diversi indizi permettono di qualificarla come tale: il carattere sistematico e pianificato delle operazioni, il ricorso a conoscenze specifiche, il finanziamento tramite terzi o l'esistenza di un'operazione di compravendita.

Applicazione al caso concreto

La controversia verte sulla qualificazione della partecipazione del ricorrente nella società D.________: patrimonio privato o commerciale. Il ricorrente sostiene di esercitare un'attività di commerciante professionale di titoli, il che giustificherebbe l'attribuzione della partecipazione al suo patrimonio commerciale.

Il Tribunale federale respinge tale argomentazione. Rileva innanzitutto che il ricorrente non ha dimostrato in modo sufficiente in che modo l'apprezzamento dei fatti da parte dell'istanza cantonale sarebbe arbitrario, limitandosi a presentare la propria lettura degli eventi.

In modo decisivo, il Tribunale federale osserva che manca una condizione essenziale per ammettere l'esistenza di un commercio professionale di titoli: un'operazione di compravendita. Il ricorrente non ha venduto la sua partecipazione in D.________, che detiene tuttora. In assenza di tale transazione, uno dei criteri fondamentali dell'attività di negoziazione non è soddisfatto.

Il Tribunale federale respinge anche l'argomento sussidiario secondo cui un'attività indipendente dovrebbe essere riconosciuta anche in assenza dei criteri del commercio di titoli, per mancanza di prove di un'attività economica condotta a proprio rischio e a scopo di lucro. Nota inoltre che il contribuabile aveva egli stesso dichiarato la sua partecipazione come elemento del proprio patrimonio privato, il che, pur non essendo decisivo, corrobora la posizione delle autorità fiscali.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso, sia in materia di imposta federale diretta che di imposte cantonali. Conferma che la partecipazione nella società D.________ deve essere attribuita al patrimonio privato del contribuabile. Di conseguenza, l'aumento gratuito del suo valore nominale è stato correttamente tassato come rendimento della sostanza per il periodo fiscale 2016. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente.





Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau