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Revoca retroattiva di un'esenzione fiscale: tutela della buona fede

20 February 2026

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 14.01.2026, 9C_153/2025

Fatti 

Il 3 maggio 2013 è stata costituita una fondazione con finalità di culto. Il 16 agosto 2013, l'Amministrazione fiscale cantonale di San Gallo (di seguito: l'amministrazione fiscale) le ha concesso l'esenzione dall'imposta sull'utile e sul capitale per le imposte cantonali e comunali, nonché per l'imposta federale diretta, con effetto dalla data di costituzione. Il 6 luglio 2016, l'amministrazione fiscale è stata informata dalla sua omologa di Appenzello Esterno di una possibile distribuzione occulta di utili risalente al 2014, effettuata da una società anonima detenuta dalla fondazione. Tuttavia, solo il 1° dicembre 2020 l'amministrazione fiscale ha richiesto alla fondazione la documentazione necessaria per un esame. Con decisione del 17 novembre 2021, l'amministrazione fiscale ha revocato l'esenzione fiscale con effetto retroattivo dalla data di costituzione della fondazione. Le istanze cantonali inferiori hanno annullato tale revoca per i periodi fiscali dal 2013 al 2019. L'amministrazione fiscale ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale federale.

Diritto

La controversia verte sulla legittimità della revoca retroattiva di un'esenzione fiscale per i periodi fiscali dal 2013 al 2019. Secondo la giurisprudenza, una decisione di esenzione fiscale non è una decisione di durata; l'autorità fiscale può riesaminare le condizioni di esenzione per ogni nuovo periodo fiscale. Tuttavia, la revoca di un provvedimento amministrativo è limitata dal principio della tutela della buona fede (art. 5 cpv. 3 e 9 Cost.). Tale principio protegge l'affidamento del cittadino in una garanzia concreta ricevuta da un'autorità competente, a condizione che il cittadino non ne abbia potuto riconoscere l'inesattezza e che, basandosi su tale affidamento, abbia preso disposizioni che non può annullare senza subire pregiudizio. La giurisprudenza (cfr. DTF 151 II 581) precisa che la revoca di un'esenzione fiscale concessa tacitamente per diversi anni ha effetto a partire dall'anno in cui è stata avviata la procedura di riesame delle condizioni. Da quel momento, non sussiste più alcuna base che giustifichi l'affidamento del cittadino.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina la questione esclusivamente sotto il profilo della tutela della buona fede, senza pronunciarsi sul fatto se le condizioni materiali per l'esenzione fossero ancora soddisfatte. La decisione di esenzione del 16 agosto 2013 costituiva una garanzia concreta da parte dell'autorità fiscale, sulla quale la fondazione poteva fare affidamento. Sebbene informata nel luglio 2016 di una possibile irregolarità, l'amministrazione fiscale è rimasta inattiva per oltre quattro anni prima di avviare una procedura di riesame il 1° dicembre 2020. Con tale prolungata inerzia, l'amministrazione fiscale ha rafforzato il legittimo affidamento della fondazione nel mantenimento della propria esenzione. La fondazione non poteva rilevare alcun errore nella posizione dell'autorità, tanto più che quest'ultima non ha agito dopo essere venuta a conoscenza dei fatti rilevanti. Inoltre, la fondazione ha adottato disposizioni finanziarie (contributi e donazioni conformi al proprio scopo) confidando nel proprio status di ente esente, disposizioni che non potrebbero essere annullate senza subire pregiudizio. Il Tribunale federale conclude che le condizioni per la tutela della buona fede sono soddisfatte per i periodi precedenti l'avvio della procedura di riesame. La revoca dell'esenzione può quindi produrre effetti solo a partire dal 1° dicembre 2020, ovvero per il periodo fiscale 2020, e non retroattivamente per gli anni dal 2013 al 2019. Tale ragionamento si applica sia all'imposta federale diretta che alle imposte cantonali e comunali.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso dell'amministrazione fiscale. La decisione dell'istanza precedente è confermata e l'esenzione fiscale della fondazione per i periodi dal 2013 al 2019 è mantenuta.






Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau