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IVA: Società immobiliare, soggettività passiva ed evasione fiscale

20 February 2026

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 26.01.2026, 9C_107/2025

Fatti

Una società anonima (A.________ AG), il cui unico patrimonio è costituito da un immobile, è stata iscritta nel registro dei soggetti passivi IVA a partire dal 1° gennaio 2018. Tale immobile è locato esclusivamente al suo azionista unico. A seguito di importanti lavori di ristrutturazione nel 2018 e 2019, la società ha detratto l'imposta precedente corrispondente. Dopo una verifica, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha cancellato retroattivamente la società dal registro, ritenendo che si trattasse di un'evasione fiscale. Ha quindi richiesto il rimborso dell'imposta precedente percepita per i periodi dal 2018 al 2020, pari a CHF 865'495.- oltre interessi. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato tale decisione, portando la società a ricorrere dinanzi al Tribunale federale.

Diritto

Il Tribunale federale (TF) applica per analogia la sua nuova giurisprudenza (DTF 149 II 53), sviluppata per le società che detengono aeromobili, alle società che detengono residenze di vacanza. Secondo questo approccio, prima di esaminare l'evasione fiscale, occorre determinare se la società sia soggettivamente assoggettata all'IVA. Conformemente all'art. 10 cpv. 1bis LIVA, l'assoggettamento soggettivo richiede l'esercizio indipendente di un'attività professionale o commerciale volta a conseguire entrate durevoli. Un'attività che serve esclusivamente a soddisfare i bisogni privati dell'avente diritto economico non può essere qualificata come commerciale, poiché non è orientata al conseguimento di cifre d'affari e non presenta la necessaria durabilità. Tale attività esula dal campo d'applicazione dell'IVA. In via sussidiaria, il TF ricorda le tre condizioni cumulative dell'evasione fiscale: 

(1) una forma giuridica insolita o inappropriata (elemento oggettivo),

(2) un'intenzione di eludere l'imposta che appare come il motivo principale della costruzione (elemento soggettivo), e 

(3) un risparmio d'imposta effettivo e considerevole se la costruzione fosse accettata (elemento effettivo).

Applicazione al caso concreto

Il TF esamina in primo luogo l'assoggettamento soggettivo della società. Constata che l'unico immobile della società è messo a disposizione esclusiva del suo azionista unico per soddisfare i suoi bisogni privati. L'uso occasionale dell'immobile a fini professionali da parte dell'azionista non modifica il carattere privato dell'utilizzo dal punto di vista della società proprietaria. L'attività della società non può dunque essere qualificata come commerciale ai sensi della LIVA. Di conseguenza, la società non è soggettivamente assoggettata all'IVA. L'AFC l'ha quindi cancellata a giusto titolo dal registro e ha correttamente richiesto il rimborso dell'imposta precedente indebitamente detratta.

A titolo sussidiario (obiter dictum), il TF ritiene che, anche se la società fosse considerata assoggettata, le condizioni dell'evasione fiscale sarebbero soddisfatte. La struttura giuridica è insolita, poiché nessun motivo economico valido giustifica il mantenimento di una società anonima unicamente per detenere la residenza privata del suo azionista. L'intenzione di eludere l'imposta è presunta e il risparmio d'imposta risultante dalla detrazione dell'imposta precedente è considerevole.

Infine, il TF conferma che sono dovuti interessi di mora sul credito di restituzione. Iscrivendosi autonomamente nel registro IVA e ottenendo rimborsi, la società deve essere trattata come un soggetto passivo ai fini della restituzione degli importi indebitamente percepiti.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso della società.





Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau