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Assistenza amministrativa fiscale (CDI CH-ES): segreto professionale dell'avvocato e trasmissione di corrispondenza detenuta da un'autorità

13 June 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 04.05.2026, 2C_506/2024

Fatti

Le autorità fiscali spagnole, sospettando che un contribuente (il ricorrente) avesse la propria residenza fiscale in Spagna e non in Svizzera per gli anni dal 2018 al 2020, hanno inoltrato richieste di assistenza amministrativa all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Tali sospetti si basavano su diversi indizi, come l'utilizzo di carte bancarie, voli in partenza da Barcellona, la stipula di assicurazioni e il pagamento di oneri in Spagna. La richiesta mirava a ottenere informazioni detenute da banche, una società di carte di credito, una compagnia aerea e l'amministrazione fiscale del Cantone di Turgovia. (consid. A.a)

L'autorità spagnola richiedeva specificamente all'amministrazione fiscale turgoviese la copia dei moduli di richiesta dei certificati di residenza fiscale, la base legale della loro emissione, nonché le dichiarazioni fiscali del ricorrente per il periodo in questione. (consid. A.b) In risposta, l'amministrazione fiscale turgoviese ha trasmesso all'AFC, tra l'altro, i certificati di residenza fiscale emessi e la corrispondenza scambiata in merito con gli avvocati incaricati dal ricorrente. (consid. A.c)

L'AFC ha deciso di concedere l'assistenza e di trasmettere tutte le informazioni ottenute. Il ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), contestando la trasmissione della corrispondenza con i propri avvocati, con la motivazione che non fosse verosimilmente pertinente e che fosse protetta dal segreto professionale. Il TAF ha respinto il ricorso, ritenendo le informazioni pertinenti e stabilendo che il segreto professionale non fosse applicabile, poiché i documenti erano stati prodotti da un'autorità e non dall'avvocato stesso. Il ricorrente si è quindi rivolto al Tribunale federale. (consid. B.a, B.b, C)

Diritto

Il Tribunale federale ricorda che l'assistenza amministrativa tra la Svizzera e la Spagna è disciplinata dall'art. 25bis della Convenzione contro le doppie imposizioni (CDI CH-ES) e, sul piano interno, dalla Legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF). La LAAF funge da legge di esecuzione per le convenzioni internazionali. (consid. 3.1, 3.2)

La prima condizione per l'assistenza è la "verosimile pertinenza" delle informazioni richieste (art. 25bis par. 1 CDI CH-ES). Tale condizione è soddisfatta se esiste una possibilità ragionevole che le informazioni si rivelino utili per l'indagine fiscale estera. Lo Stato richiesto verifica unicamente se i documenti abbiano un legame con la fattispecie esposta e siano suscettibili di essere utilizzati nella procedura estera. Una richiesta volta a stabilire la residenza fiscale di una persona costituisce un obiettivo legittimo. Il divieto di "pesca di informazioni" (art. 7 lett. a LAAF) proibisce le richieste prive di un legame sufficientemente concreto con l'indagine. (consid. 5.1, 5.2)

La seconda questione giuridica riguarda i limiti allo scambio di informazioni, in particolare il segreto professionale dell'avvocato. L'art. 25bis par. 3 lett. c CDI CH-ES (ricalcato sull'art. 26 par. 3 lett. c MC OCDE) consente a uno Stato di rifiutarsi di fornire informazioni che rivelerebbero un segreto professionale. Secondo il Commentario OCSE, tale protezione riguarda le comunicazioni riservate tra un avvocato e il proprio cliente nell'ambito dell'attività tipica dell'avvocato. (consid. 6.2, 6.3)

Il diritto interno svizzero riflette questo approccio. L'art. 8 cpv. 6 LAAF, che consente a un avvocato di rifiutarsi di produrre documenti, si applica solo agli atti in suo possesso o in quello dei suoi ausiliari. L'art. 13 cpv. 1bis PA, pur tutelando i "contatti tra una parte e il suo avvocato" indipendentemente dal luogo di conservazione, non copre la corrispondenza scambiata tra un avvocato e un'autorità. Inoltre, la giurisprudenza costante ritiene che, se un avvocato trasmette volontariamente un'informazione riservata a un terzo (come un'autorità), la tutela del segreto professionale dell'avvocato viene meno per tale informazione, che sarà quindi protetta solo dagli obblighi di segretezza propri del destinatario (ad es. il segreto d'ufficio). (consid. 6.5)

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina innanzitutto la verosimile pertinenza dei documenti controversi. Constata che la richiesta spagnola mira a verificare la residenza fiscale del ricorrente. I certificati di residenza fiscale e la relativa corrispondenza, scambiata tra i legali del ricorrente e l'amministrazione fiscale turgoviese, presentano un nesso concreto e diretto con tale obiettivo. Tali documenti sono dunque idonei a contribuire all'indagine e soddisfano il requisito della verosimile pertinenza, escludendo qualsiasi accusa di "pesca di informazioni" (fishing expedition). (consid. 5.3)

Il Tribunale federale si sofferma poi sull'argomento principale del ricorrente relativo al segreto professionale dell'avvocato. Analizza la portata della tutela offerta dalla CDI CH-ES. Facendo riferimento al Commentario OCSE, sottolinea che la riserva per il segreto professionale copre solo le comunicazioni tra l'avvocato e il suo cliente. Nella fattispecie, la corrispondenza controversa è stata scambiata tra i legali del ricorrente e un'autorità terza (l'amministrazione fiscale turgoviese) ed è in possesso di quest'ultima. Di conseguenza, non rientra nell'ambito di protezione dell'art. 25bis par. 3 lett. c CDI CH-ES. (consid. 6.4)

Il Tribunale conferma che il diritto interno conduce alla medesima conclusione. Né l'art. 8 cpv. 6 LAAF (poiché i documenti non sono in possesso dell'avvocato) né l'art. 13 cpv. 1bis PA (poiché si tratta di corrispondenza con un'autorità) consentono di opporsi alla trasmissione. Comunicando volontariamente tali informazioni all'amministrazione fiscale, i legali hanno fatto venire meno la tutela del segreto professionale che avrebbe potuto esservi connessa. La trasmissione di tali documenti non è dunque contraria al diritto. (consid. 6.5, 6.6)

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Conferma la decisione del Tribunale amministrativo federale che autorizza la trasmissione alla Spagna di tutte le informazioni, compresa la corrispondenza tra i legali del ricorrente e l'amministrazione fiscale turgoviese. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente. (consid. 7)










Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni