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Assistenza amministrativa in materia fiscale: condizioni di ammissibilità del ricorso al Tribunale federale (art. 84a LTF), questione giuridica di principio e caso particolarmente importante

29 June 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 04.06.2026, 2C_285/2026

Fatti

Il 1° marzo 2022, le autorità fiscali italiane (Guardia di Finanza) hanno inoltrato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una richiesta di assistenza amministrativa riguardante il contribuente A.. Basata sulla Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Italia (CDI CH-IT), la richiesta mirava a ottenere informazioni sui suoi averi presso la banca B. SA e su eventuali trasferimenti verso altri conti, per il periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2020, al fine di verificarne la situazione fiscale. L'AFC ha ordinato alla banca di fornire le informazioni. Con decisione finale dell'11 aprile 2023, l'AFC ha concesso l'assistenza. A.________ ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), che ha respinto il ricorso il 21 aprile 2026, escludendo in particolare le censure relative a una violazione del principio di sussidiarietà e del requisito della "prevedibile rilevanza". A.________ ha quindi adito il Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico, chiedendo in via principale l'annullamento della sentenza del TAF e il diniego dell'assistenza, e in via subordinata la trasmissione delle informazioni previa occultazione dei dati relativi a una società terza. 

Diritto

Il Tribunale federale ricorda le rigorose condizioni di ammissibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico nel settore dell'assistenza amministrativa fiscale. Ai sensi dell'art. 83 lett. h e dell'art. 84a della legge sul Tribunale federale (LTF), tale ricorso è ammissibile solo se solleva una "questione giuridica di principio" o se si tratta di un "caso particolarmente importante" ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Una questione giuridica di principio sussiste quando è necessario chiarire una questione di diritto nuova, controversa e la cui risoluzione è determinante per la prassi. La semplice applicazione di principi giurisprudenziali ben consolidati a un caso concreto non costituisce una questione di principio. Un caso è considerato particolarmente importante, con riserva, segnatamente in presenza di indizi concreti e credibili di una grave violazione di principi procedurali fondamentali o di difetti sostanziali nella procedura all'estero. Spetta alla parte ricorrente dimostrare in modo dettagliato che una di tali condizioni è soddisfatta. (consid. 2.1, 2.2, 2.3)

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina se le argomentazioni del ricorrente soddisfino i requisiti dell'art. 84a LTF. Il ricorrente sosteneva che la sua causa sollevasse due questioni giuridiche di principio: in primo luogo, la portata del principio di sussidiarietà rispetto al principio della buona fede tra Stati; in secondo luogo, i limiti del requisito della "prevedibile rilevanza" e il divieto di "pesca di informazioni" (fishing expedition). Il Tribunale federale respinge tali argomentazioni rilevando di disporre già di una giurisprudenza costante e ben consolidata su entrambi i punti. Per quanto concerne la sussidiarietà, la giurisprudenza ha già chiarito che la buona fede dello Stato richiedente è presunta e può essere smentita solo da elementi concreti, che il TAF non ha riscontrato nel caso di specie. Analogamente, i criteri che delimitano la pesca di informazioni sono stati precisati più volte, anche nel contesto della CDI CH-IT. Il ricorrente si limita a criticare l'applicazione di tali principi da parte dell'istanza precedente al suo caso particolare, il che non costituisce una questione di principio. Infine, il Tribunale federale ritiene che non sia soddisfatta nemmeno la condizione del caso particolarmente importante, essendosi il ricorrente limitato a denunciare in modo generico un "rischio" per le garanzie procedurali, senza allegare alcuna violazione grave, concreta e credibile dei suoi diritti fondamentali. (consid. 2.4, 2.5, 2.6)

Esito

Il Tribunale federale dichiara il ricorso in materia di diritto pubblico inammissibile. Le condizioni di ammissibilità poste dall'art. 84a LTF (questione giuridica di principio o caso particolarmente importante) non sono soddisfatte. Il ricorso non solleva alcuna questione giuridica nuova che richieda un chiarimento da parte dell'Alta Corte e il ricorrente non dimostra l'esistenza di una grave violazione dei suoi diritti procedurali. È esclusa anche la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale. Di conseguenza, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto. Le spese giudiziarie, fissate in 5'000 CHF, sono poste a carico del ricorrente soccombente. (consid. 3.1, 3.2, 3.3)







Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni