
TF, 25.03.2026, 2C_174/2026
Fatti
Il 6 marzo 2024, l'autorità fiscale italiana (Comando generale della Guardia di Finanza) ha inviato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una richiesta di assistenza amministrativa. Basata sulla Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Italia (CDI CH-IT), tale richiesta rientrava nell'ambito di un controllo fiscale della società A.________ per gli anni dal 2020 al 2022.
L'indagine italiana verteva sulla deducibilità di oneri relativi ad acquisti di merci effettuati da A.________ presso la sua società madre svizzera, B.________ Sàrl. La pertinenza di tali deduzioni è stata esaminata alla luce dei recenti cambiamenti nel diritto tributario svizzero, in particolare l'abbandono della prassi delle ripartizioni fiscali per le società principali e l'introduzione dell'art. 61a della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD).
Il 30 aprile 2025, l'AFC ha emesso una decisione finale favorevole alla trasmissione delle informazioni. Le società A.________ e B.________ Sàrl hanno presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), opponendosi specificamente alla trasmissione di un documento denominato «Allegato 7», un ruling fiscale. Esse sostenevano che tale documento eccedesse l'ambito della richiesta di assistenza.
Con sentenza del 5 marzo 2026, il TAF ha parzialmente accolto il ricorso. Ha respinto l'argomentazione principale delle società e ha autorizzato la trasmissione dell'«Allegato 7», ma ha ordinato all'AFC di richiamare esplicitamente l'attenzione dell'autorità italiana sui rigorosi obblighi di riservatezza e sulle limitazioni all'utilizzo delle informazioni trasmesse, in conformità con l'art. 27 cpv. 2 della Convenzione contro le doppie imposizioni Svizzera–Italia.
Insoddisfatte, le due società si sono rivolte al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del TAF nella parte in cui autorizza la trasmissione dell'«Allegato 7» e richiedendo che le informazioni relative allo «step-up» per le imposte cantonali e comunali vengano oscurate.
Diritto
Il Tribunale federale ricorda le condizioni di ammissibilità di un ricorso in materia di assistenza amministrativa fiscale internazionale. Ai sensi dell'art. 83 lett. h della Legge sul Tribunale federale (LTF), tale ricorso è in linea di principio inammissibile. L'art. 84a LTF prevede un'eccezione qualora il ricorso sollevi una questione giuridica di principio o si tratti di un caso particolarmente importante. Spetta alla parte ricorrente dimostrare in modo dettagliato che una di tali condizioni è soddisfatta. Una questione giuridica di principio sussiste quando deve essere risolta una questione nuova e controversa, la cui chiarificazione è necessaria per l'applicazione e lo sviluppo del diritto, o quando la decisione è suscettibile di orientare la prassi delle autorità inferiori.
Per quanto concerne l'interpretazione di una richiesta di assistenza, il Tribunale federale ribadisce la propria giurisprudenza costante. Tale richiesta deve essere interpretata secondo il principio della buona fede (art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati), alla luce dello scopo perseguito dall'autorità richiedente. L'obiettivo è garantire uno scambio di informazioni effettivo, in conformità con l'oggetto e lo scopo della convenzione applicabile. In caso di ambiguità, deve essere privilegiata l'interpretazione che favorisce l'effettività del trattato.
Applicazione al caso concreto
Le ricorrenti sostenevano che il loro caso sollevasse una questione giuridica di principio, ovvero la portata dell'interpretazione della richiesta di assistenza. Secondo loro, la richiesta italiana mirava esclusivamente al meccanismo di «step-up» ai sensi dell'art. 61a LIFD (imposta federale diretta) e non a quello applicabile alle imposte cantonali e comunali. La trasmissione di informazioni relative a queste ultime imposte eccederebbe quindi la richiesta.
Il Tribunale federale respinge tale argomentazione. Rileva che la questione controversa non verte su un principio giuridico nuovo, bensì sull'applicazione di principi di interpretazione ben stabiliti a un caso specifico. Il TAF ha proceduto a un'interpretazione della richiesta per determinare se essa comprendesse anche gli aspetti cantonali e comunali dello «step-up», concludendo in senso affermativo.
Il Tribunale federale ritiene che le ricorrenti si limitino a contestare la valutazione concreta del TAF, senza dimostrare in che modo ciò costituisca una questione giuridica di principio che richieda l'intervento della massima istanza giudiziaria. La giurisprudenza sulle modalità di interpretazione delle richieste di assistenza è chiara e costante. Essa ammette che possano essere trasmesse informazioni non esplicitamente menzionate, ma che presentano uno stretto nesso di connessione con l'oggetto della richiesta.
Di conseguenza, il Tribunale federale conclude che la condizione dell'esistenza di una questione giuridica di principio, richiesta dall'art. 84a LTF, non è soddisfatta.
Esito
Il ricorso in materia di diritto pubblico è dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie, fissate a CHF 5'000, sono poste a carico solidale delle ricorrenti. Non viene riconosciuta alcuna indennità per ripetibili. La decisione del Tribunale amministrativo federale è pertanto confermata.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
