
TF, 27.02.2026, 1C_98/2026
Fatti
Nell'ambito di un procedimento penale per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro, l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina ha inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera. Tale richiesta mirava in particolare all'audizione di A.________ in qualità di testimone.
Il 10 settembre 2025, A.________ è stato sentito dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) in qualità di persona chiamata a fornire informazioni. Assistito dal proprio avvocato, ha esercitato il suo diritto di rifiutarsi di deporre su tutte le domande poste.
L'MPC ha successivamente comunicato il verbale di tale audizione ad A.________, assegnandogli un termine per formulare eventuali obiezioni alla sua trasmissione all'autorità ucraina. In assenza di riscontro da parte sua, l'MPC ha ordinato, con decisione di chiusura del 6 novembre 2025, la trasmissione del suddetto verbale all'Ucraina.
A.________ ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale penale federale, che ha respinto il ricorso il 4 febbraio 2026. Si è quindi rivolto al Tribunale federale, chiedendo in via principale il rifiuto della trasmissione del verbale e, in via subordinata, che venisse inviata esclusivamente una comunicazione scritta attestante il suo rifiuto di deporre.
Diritto
Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale è soggetto a rigorose condizioni di ammissibilità, definite all'articolo 84 della Legge sul Tribunale federale (LTF). Tale articolo mira a limitare l'accesso al Tribunale federale per questo tipo di cause.
Affinché un ricorso sia ammissibile, deve trattarsi di un "caso particolarmente importante" (art. 84 cpv. 1 LTF). Tale fattispecie è ammessa in modo restrittivo, in particolare quando vi sono motivi per ritenere che siano stati violati principi procedurali elementari o che il procedimento all'estero presenti gravi carenze (art. 84 cpv. 2 LTF). Nel settore della "piccola assistenza" (trasmissione di informazioni), tale condizione è soddisfatta solo eccezionalmente.
Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente dimostrare in modo dettagliato nel proprio atto di ricorso per quali ragioni siano soddisfatte le condizioni di un caso particolarmente importante.
Nel merito, il principio di proporzionalità osta alla concessione dell'assistenza solo se i documenti richiesti sono manifestamente privi di qualsiasi nesso con il reato perseguito e inidonei a far progredire l'inchiesta, il che equivarrebbe a una ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition").
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina se il ricorrente abbia dimostrato che il suo caso sia di "particolare importanza" ai sensi dell'art. 84 LTF.
Il ricorrente invoca una violazione del principio di proporzionalità. Sostiene che la trasmissione di un verbale che non contiene alcuna dichiarazione sia priva di utilità potenziale per l'inchiesta ucraina e che una semplice comunicazione scritta costituirebbe una misura meno lesiva.
Il Tribunale federale respinge tale argomentazione. Ricorda che la soglia per ammettere una violazione della proporzionalità è molto elevata e non è raggiunta nel caso di specie. Il fatto che il verbale contenga solo il rifiuto di deporre non esclude la sua "utilità potenziale" per l'autorità richiedente. Inoltre, il Tribunale sottolinea che un verbale formale, anche se documenta un silenzio, possiede un "valore probatorio" superiore a una semplice comunicazione riassuntiva, come quella proposta dal ricorrente.
Il Tribunale federale rileva inoltre che il ricorrente non chiarisce quale sia il suo interesse degno di protezione a che tale verbale non venga trasmesso. Riguardo alle sue allegazioni su un rischio di uso abusivo delle informazioni, il Tribunale constata che il ricorrente non ha adempiuto al suo obbligo di motivazione, limitandosi a rinviare ai suoi scritti precedenti. Tale censura è dunque giudicata inammissibile.
In conclusione, il ricorrente non riesce a dimostrare che la sua causa sollevi una questione giuridica di principio o che rivesta un'importanza particolare per altri motivi. Gli argomenti presentati non sono sufficienti a qualificare la causa come "caso di particolare importanza".
Esito
Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile. Le spese giudiziarie, fissate a 2'000 CHF, sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
