
TF, 06.02.2026, 1C_83/2026
Fatti
L’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha autorizzato l’estradizione di una cittadina croata verso la Croazia ai fini di un procedimento penale. Il ricorso dell’interessata contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale penale federale (TPF) con decisione notificata il 21 gennaio 2026. La ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale. Sebbene datato 31 gennaio 2026, il ricorso è stato consegnato alla posta il 3 febbraio 2026.
Diritto
In materia di assistenza giudiziaria internazionale in ambito penale, il termine di ricorso al Tribunale federale è di 10 giorni (art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione (art. 44 cpv. 1 LTF). Per rispettare il termine, l’atto di ricorso deve essere consegnato alla posta svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Un ricorso manifestamente inammissibile, in particolare perché tardivo, è trattato secondo la procedura semplificata e non viene esaminato nel merito (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF).
Applicazione al caso concreto
Essendo stata la decisione del TPF notificata alla ricorrente il 21 gennaio 2026, il termine di ricorso di 10 giorni è iniziato il 22 gennaio ed è scaduto il 2 febbraio 2026. Il ricorso è stato spedito il 3 febbraio 2026, ovvero un giorno dopo la scadenza del termine. Il ricorso è pertanto tardivo e dunque manifestamente inammissibile.
Esito
Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. Si rinuncia al prelievo di spese giudiziarie.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
