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NewsletterAssistenza giudiziaria internazionale

1C.83.2026 – Estradizione: inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini

20 February 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 06.02.2026, 1C_83/2026

Fatti

L’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha autorizzato l’estradizione di una cittadina croata verso la Croazia ai fini di un procedimento penale. Il ricorso dell’interessata contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale penale federale (TPF) con decisione notificata il 21 gennaio 2026. La ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale. Sebbene datato 31 gennaio 2026, il ricorso è stato consegnato alla posta il 3 febbraio 2026.


Diritto

In materia di assistenza giudiziaria internazionale in ambito penale, il termine di ricorso al Tribunale federale è di 10 giorni (art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione (art. 44 cpv. 1 LTF). Per rispettare il termine, l’atto di ricorso deve essere consegnato alla posta svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Un ricorso manifestamente inammissibile, in particolare perché tardivo, è trattato secondo la procedura semplificata e non viene esaminato nel merito (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF).


Applicazione al caso concreto

Essendo stata la decisione del TPF notificata alla ricorrente il 21 gennaio 2026, il termine di ricorso di 10 giorni è iniziato il 22 gennaio ed è scaduto il 2 febbraio 2026. Il ricorso è stato spedito il 3 febbraio 2026, ovvero un giorno dopo la scadenza del termine. Il ricorso è pertanto tardivo e dunque manifestamente inammissibile.


Esito

Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. Si rinuncia al prelievo di spese giudiziarie.


Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni