
TF, 13.01.2026, 1C_767/2025
Fatti
Le autorità rumene hanno richiesto l'arresto e l'estradizione di A., cittadino rumeno, ai fini dell'esecuzione di una pena di otto anni e quattro mesi di reclusione per tentato omicidio e altri reati. Arrestato nel Canton Zurigo, la sua estradizione è stata autorizzata dall'Ufficio federale di giustizia (UFG). Il Tribunale penale federale ha respinto il ricorso presentato da A. contro tale decisione. Quest'ultimo si è quindi rivolto al Tribunale federale.
Diritto
Ai sensi dell'art. 84 della legge sul Tribunale federale (LTF), un ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale in ambito penale è ammissibile solo se si tratta di un caso particolarmente importante. Un caso siffatto è ammesso in particolare quando vi sono motivi per ritenere che siano stati violati principi procedurali fondamentali o che il procedimento all'estero presenti gravi carenze (art. 84 cpv. 2 LTF). Tale condizione deve essere interpretata in modo restrittivo. Spetta al ricorrente dimostrare per quale motivo il suo caso rivesta tale importanza (art. 42 cpv. 2 LTF). In mancanza, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Applicazione al caso concreto
Il ricorrente sostiene che il procedimento penale rumeno sia stato iniquo e viziato da corruzione. Il Tribunale federale rileva che tali doglianze sono già state esaminate e respinte dall'istanza precedente. Quest'ultima ha correttamente ricordato che la procedura di estradizione non serve a riesaminare il merito di una sentenza straniera passata in giudicato. Il ricorrente era assistito da un avvocato in Romania e non ha dimostrato che il procedimento rumeno abbia violato le garanzie minime della CEDU o del Patto II dell'ONU. Gli eventuali vizi procedurali avrebbero dovuto essere sollevati dinanzi alle autorità rumene o, se del caso, dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il Tribunale federale constata che il ricorrente non dimostra in modo sufficiente l'esistenza di gravi carenze nel procedimento estero. La sola durata della pena inflitta non è sufficiente a qualificare il caso come particolarmente importante. Le condizioni dell'art. 84 LTF non sono pertanto soddisfatte.
Esito
Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso e pone le spese giudiziarie a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
