
TF, 29.12.2025, 1C_759/2025
Fatti
L'Italia ha richiesto alla Svizzera l'estradizione di un cittadino albanese affinché sconti una pena di quattro anni di reclusione per reati legati agli stupefacenti. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha autorizzato l'estradizione. Il ricorrente ha chiesto di scontare la pena in Svizzera, ma l'UFG ha ritenuto che un'esecuzione della pena per sostituzione non fosse giustificata, in particolare a causa di una futura espulsione obbligatoria dal territorio svizzero. Le autorità italiane hanno mantenuto la richiesta di estradizione. Il Tribunale penale federale ha respinto il ricorso presentato contro la decisione dell'UFG. Il ricorrente si è quindi rivolto al Tribunale federale.
Diritto
Ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale (LTF), un ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale è ammissibile solo se si tratta di un caso particolarmente importante. Tale ipotesi è ammessa in modo restrittivo, in particolare se vi sono motivi per ritenere che siano stati violati principi fondamentali della procedura o che il procedimento all'estero presenti gravi carenze (art. 84 cpv. 2 LTF). Spetta al ricorrente dimostrare in che modo tale condizione sia soddisfatta. Nel merito, il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 13 Cost., art. 8 CEDU) può essere limitato da legittime misure di perseguimento penale. Secondo la giurisprudenza, il semplice fatto che un detenuto sia incarcerato lontano dai propri cari, rendendo le visite difficili, non costituisce un'ingerenza illecita. Il rifiuto di un'estradizione per tutelare la vita familiare è ipotizzabile solo in circostanze del tutto eccezionali.
Applicazione al caso concreto
Il ricorrente sostiene che la sua estradizione violerebbe il suo diritto alla vita familiare. È sposato, padre di due figli piccoli nati nel 2022 e nel 2024, e titolare di un permesso di soggiorno in Svizzera. Afferma che non potrà vedere la sua famiglia a causa della sua situazione finanziaria e della mancanza di infrastrutture di accoglienza per i bambini nelle carceri italiane. Il Tribunale federale rileva che il ricorrente non ha dimostrato in che modo il suo caso sarebbe particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF. Gli argomenti sollevati non rivelano circostanze familiari eccezionali che giustificherebbero, in via eccezionale, il rifiuto dell'estradizione. La decisione dell'istanza precedente è conforme alla costante giurisprudenza del Tribunale federale. Di conseguenza, la condizione di ammissibilità del caso particolarmente importante non è soddisfatta.
Esito
Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. Rinuncia al prelievo di spese giudiziarie.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
