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Assistenza giudiziaria internazionale all'Italia - Confisca preventiva e requisito del caso particolarmente importante

15 December 2025

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 17.12.2025, 1C_703/2025

Fatti

Nel 2009, l'Italia ha richiesto assistenza giudiziaria alla Svizzera nell'ambito di un procedimento penale contro A. per diversi reati economici. Nel 2014, le autorità italiane hanno richiesto il sequestro ai fini della confisca di averi bancari in Svizzera riconducibili ad A., provvedimento ordinato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Successivamente, un tribunale italiano ha emesso una decisione di confisca definitiva su tali averi nell'ambito di una procedura di prevenzione patrimoniale, indipendente dal procedimento penale. Nel 2021, il procedimento penale contro A. è stato archiviato per intervenuta prescrizione. Nel 2025, l'MPC ha ordinato la consegna dei fondi all'Italia. Il ricorso di A. contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale penale federale (TPF). A. si è quindi rivolto al Tribunale federale (TF).


Diritto

Ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione in materia di assistenza giudiziaria internazionale è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o valori o la trasmissione di informazioni rientranti nel segreto, e se si tratta di un caso particolarmente importante. Un caso è considerato tale, in particolare, quando vi sono motivi per ritenere che il procedimento all'estero violi principi fondamentali o presenti altri gravi vizi (art. 84 cpv. 2 LTF). Spetta al ricorrente dimostrare in modo circostanziato che tali condizioni sono soddisfatte.

Il Tribunale federale richiama la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la confisca di prevenzione prevista dal decreto legislativo italiano n. 159/2011 non costituisce una «pena» ai sensi dell'art. 7 CEDU, bensì una misura patrimoniale di natura essenzialmente preventiva e riparatoria, volta a impedire l'arricchimento illecito e a garantire che il crimine non paghi. Tale misura è, in linea di principio, compatibile con la CEDU, anche in assenza di una condanna penale, purché si fondi su indizi sufficienti circa l'origine illecita dei beni e su una sproporzione manifesta tra il patrimonio e i redditi dichiarati. Essa non viola pertanto, in linea di principio, né la presunzione di innocenza (art. 6 par. 2 CEDU) né il principio nulla poena sine lege (art. 7 CEDU).


Applicazione al caso concreto

Il ricorrente sostiene che il suo caso sia particolarmente importante poiché la confisca dei suoi averi, nonostante l'archiviazione del procedimento penale per prescrizione, violerebbe la presunzione di innocenza e solleverebbe una questione di principio. Il TF respinge tale argomentazione. Rileva che il ricorrente ignora la consolidata giurisprudenza della Corte EDU che conferma la conformità delle misure di prevenzione patrimoniale italiane alla CEDU. La questione sollevata non costituisce dunque una nuova questione di principio. Il TF osserva che il controllo delle autorità svizzere di fronte a una decisione di confisca estera definitiva ed esecutiva è limitato al rispetto delle garanzie procedurali fondamentali, senza riesame nel merito. Nella fattispecie, il ricorrente ha potuto far valere i propri diritti in tutte le fasi del procedimento in Italia. In modo decisivo, il TF nota che il ricorrente ha già adito la Corte EDU con un ricorso individuale contro la decisione di confisca italiana. Un esame da parte del TF creerebbe il rischio di sentenze contraddittorie e non è giustificato ai sensi dell'art. 84 LTF. Non vi è motivo di dubitare che l'Italia si conformerà a un'eventuale futura decisione della Corte EDU. Non avendo il ricorrente dimostrato l'esistenza di un caso particolarmente importante, la condizione di ammissibilità di cui all'art. 84 LTF non è soddisfatta.


Esito

Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile.



Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni