
Fatti
Nel 2009, l'Italia ha richiesto assistenza giudiziaria alla Svizzera nell'ambito di un procedimento penale contro A. e altre persone per vari reati economici. Nel 2014, le autorità italiane hanno ottenuto il sequestro ai fini della confisca dei beni presenti su un conto bancario in Svizzera, intestato alla società D. Limited ma economicamente riconducibile ad A..
Successivamente, l'Italia ha informato la Svizzera che nel 2016 era stato emesso un decreto di confisca definitivo relativo a tali beni. Tale confisca non è stata disposta nell'ambito del procedimento penale, bensì in virtù di una distinta procedura di "prevenzione patrimoniale", disciplinata dal diritto italiano. Nel 2021, il procedimento penale contro A. è stato archiviato per prescrizione, mentre gli altri coimputati sono stati assolti.
Nel 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la consegna dei fondi all'Italia. Il ricorso di D. Limited contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale penale federale. La società si è quindi rivolta al Tribunale federale.
Diritto
Ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione in materia di assistenza giudiziaria internazionale è ammissibile solo se ha per oggetto un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o valori o la trasmissione di informazioni rientranti nel segreto e se concerne un caso di particolare importanza. Un caso siffatto ricorre in particolare quando vi sono motivi per ritenere che il procedimento all'estero violi principi fondamentali o presenti altri gravi vizi (art. 84 cpv. 2 LTF). Spetta al ricorrente dimostrare in modo circostanziato che tali condizioni sono soddisfatte.
La ricorrente sosteneva che la causa costituisse un caso di particolare importanza poiché la confisca di prevenzione disposta in Italia, indipendentemente da una condanna penale preliminare a causa della prescrizione dell'azione penale, violerebbe la presunzione di innocenza (art. 6 par. 2 CEDU) nonché il principio nulla poena sine lege (art. 7 CEDU).
Il Tribunale federale richiama la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la confisca di prevenzione prevista dal decreto legislativo italiano n. 159/2011 non costituisce una "pena" ai sensi dell'art. 7 CEDU, bensì una misura patrimoniale di natura essenzialmente preventiva e riparatoria, volta a impedire l'arricchimento illecito e a garantire che il crimine non paghi. Tale misura è, in linea di principio, compatibile con la CEDU, anche in assenza di una condanna penale, purché si fondi su indizi sufficienti circa l'origine illecita dei beni e su una sproporzione manifesta tra il patrimonio e i redditi dichiarati.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale rileva che l'argomentazione della ricorrente si basa su un presupposto errato. La questione della compatibilità della confisca preventiva italiana con la CEDU è già stata risolta più volte dalla Corte EDU. La causa non solleva pertanto alcuna nuova questione giuridica di principio che giustifichi la qualifica di "caso di particolare importanza" ai sensi dell'art. 84 LTF.
Il Tribunale federale osserva che la decisione di confisca italiana è definitiva, esecutiva e debitamente motivata, basandosi su numerosi indizi relativi alla pericolosità sociale di A. e sulla sproporzione manifesta tra i suoi redditi dichiarati e il suo patrimonio. Il controllo delle autorità svizzere si limita a un esame sommario del rispetto delle garanzie procedurali fondamentali, senza poter riesaminare il merito della decisione straniera.
Inoltre, A. ha egli stesso adito la Corte EDU per contestare la decisione di confisca. Un esame nel merito da parte del Tribunale federale rischierebbe di creare giudicati contraddittori. Non vi è motivo di dubitare che l'Italia si conformerà a un'eventuale sentenza della Corte EDU a suo favore.
La causa non riveste un'importanza particolare, pertanto non sono soddisfatte le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 84 LTF.
Esito
Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
