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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia

15 December 2025

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 17.12.2025, 1C_699/2025

Fatti

Le autorità italiane hanno inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale a carico di A. per vari reati economici. Successivamente, l'Italia ha chiesto la consegna, ai fini della confisca, dei beni detenuti da A. su un conto bancario in Svizzera. Tale confisca è stata disposta nell'ambito di un distinto procedimento di prevenzione patrimoniale, disciplinato dal diritto italiano (decreto legislativo n. 159/11), ed è divenuta definitiva.

Parallelamente, il procedimento penale iniziale contro A. si è concluso con un proscioglimento per intervenuta prescrizione. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la consegna dei fondi all'Italia. Il Tribunale penale federale (TPF) ha respinto il ricorso di A., che si è quindi rivolto al Tribunale federale (TF).


Diritto

Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro una decisione resa in materia di assistenza giudiziaria internazionale è ammissibile solo se ha per oggetto un'estradizione, un sequestro, il trasferimento di oggetti o valori o la trasmissione di informazioni riguardanti il segreto e se concerne un caso di particolare importanza ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 LTF. Un caso siffatto ricorre in particolare quando vi sono motivi per ritenere che il procedimento all'estero violi principi fondamentali o presenti altri gravi difetti (art. 84 cpv. 2 LTF). Spetta al ricorrente dimostrare in modo circostanziato che tali condizioni sono soddisfatte.

Conformemente all'art. 2 AIMP, una domanda di assistenza è irricevibile quando vi è motivo di ritenere che il procedimento all'estero non sia conforme alle garanzie procedurali derivanti in particolare dalla CEDU o che presenti altri gravi difetti. Trattandosi di uno Stato parte della CEDU come l'Italia, esiste tuttavia una presunzione di conformità del procedimento estero alle garanzie convenzionali, che può essere superata solo da indizi concreti e seri di violazioni.

La giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo ammette che la confisca di prevenzione prevista dal decreto legislativo italiano n. 159/2011, disposta indipendentemente da una condanna penale sulla base di indizi sufficienti di origine illecita dei beni e di una sproporzione manifesta con i redditi dichiarati, è compatibile con la CEDU. Tale misura è qualificata come misura patrimoniale di natura essenzialmente preventiva e riparatoria, e non come sanzione penale ai sensi degli art. 6 par. 2 e 7 CEDU, di modo che essa non viola in linea di principio né la presunzione di innocenza né il principio nulla poena sine lege.



Applicazione al caso concreto

Il ricorrente sosteneva che il suo caso fosse di particolare importanza poiché la confisca dei suoi averi, pronunciata quando il procedimento penale a suo carico era prescritto, violava la presunzione di innocenza.

Il Tribunale federale respinge tale argomento. Ricorda che la giurisprudenza costante della Corte EDU ha già convalidato la conformità della confisca di prevenzione italiana con la CEDU, anche in assenza di una condanna penale. Le autorità svizzere non devono riesaminare nel merito la fondatezza della decisione di confisca estera, ma solo verificare in modo sommario il rispetto delle garanzie procedurali fondamentali.

Inoltre, il TF rileva un elemento decisivo: il ricorrente ha già adito la Corte EDU con un ricorso individuale contro la decisione di confisca italiana. Essendo tale ricorso pendente, un esame nel merito da parte del Tribunale federale rischierebbe di creare giudicati contraddittori. Spetterà alla Corte EDU statuire sulla situazione specifica del ricorrente.

Di conseguenza, la causa non solleva questioni giuridiche di principio nuove e non costituisce un caso di particolare importanza ai sensi dell'art. 84 LTF. Anche le altre censure, come la prescrizione o il principio ne bis in idem, sono respinte sulla base di una giurisprudenza consolidata.


Problematica

Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile, in quanto non soddisfa il requisito del caso di particolare importanza. Le spese processuali sono a carico del ricorrente.



Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni