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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale - requisito del caso di particolare importanza (art. 84 LTF)

22 December 2025

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 01.12.2025, 1C_696/2025, 1C_697/2025, 1C_698/2025

Fatti

Nell'ambito di un procedimento penale condotto in Ucraina contro B., l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU) ha trasmesso alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria complementare, sollecitando in particolare la trasmissione di documenti relativi a diversi conti bancari. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha affidato l'esecuzione di tale richiesta al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), il quale ha ordinato, con decisioni di chiusura parziale, la consegna all'Ucraina dei documenti relativi ai conti bancari aperti a nome delle società A. AG, C. Limited e D. Limited.

Queste tre società hanno presentato ricorso contro tali decisioni dinanzi al Tribunale penale federale (TPF), che le ha respinte. Hanno in seguito adito il Tribunale federale (TF) con tre ricorsi distinti in materia di diritto pubblico, chiedendo l'annullamento delle decisioni del TPF e il rifiuto dell'assistenza giudiziaria.

Diritto

Secondo l'art. 84 della legge sul Tribunale federale (LTF), il ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale è ammissibile contro una decisione resa in tale ambito solo se ha per oggetto, in particolare, la trasmissione di informazioni concernenti il settore segreto e se concerne un caso di particolare importanza.

Un caso è considerato di particolare importanza segnatamente quando vi sono motivi per ritenere che il procedimento all'estero violi principi fondamentali o presenti altri gravi vizi.

Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, i motivi del ricorso devono esporre succintamente in che modo l'atto impugnato violi il diritto. Quando l'ammissibilità del ricorso presuppone l'esistenza di un caso di particolare importanza ai sensi dell'art. 84 LTF, spetta alla parte ricorrente esporre in che modo tale condizione sia soddisfatta.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina se le ricorrenti abbiano dimostrato che la causa costituisca un caso di particolare importanza ai sensi dell'art. 84 LTF.

In primo luogo, le ricorrenti contestano la competenza del NABU a inoltrare la richiesta di assistenza giudiziaria. Il Tribunale federale rileva tuttavia che esse non impugnano la motivazione sussidiaria del Tribunale penale federale, secondo cui la richiesta si basava in particolare su una decisione giudiziaria ucraina che autorizzava il NABU ad agire ed era stata approvata dall'autorità di perseguimento competente. Non avendo contestato tale motivazione determinante, il gravame è insufficientemente motivato ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la causa sarebbe di particolare importanza poiché il procedimento condotto in Ucraina costituirebbe un "processo farsa" e avrebbe portato alla pubblicazione, da parte di terzi, di informazioni riservate, in violazione del principio di specialità.

Il Tribunale federale respinge tale argomento basandosi sul ragionamento del Tribunale penale federale. Il principio di specialità, come previsto dall'art. 67 AIMP, mira a impedire allo Stato richiedente di utilizzare le informazioni e i documenti ottenuti tramite assistenza giudiziaria per scopi non autorizzati, in particolare per indagini o come mezzi di prova in un procedimento penale escluso dall'assistenza. Tale principio non viene tuttavia violato quando privati cittadini pubblicano informazioni a seguito di udienze pubbliche.

Inoltre, in conformità al principio di fiducia, si deve presumere che lo Stato richiedente rispetterà gli obblighi derivanti dall'assistenza giudiziaria internazionale, non essendovi elementi concreti che permettano di dubitare, nella fattispecie, del rispetto del principio di specialità da parte dell'Ucraina.

Il Tribunale federale conclude pertanto che le ricorrenti non hanno dimostrato che la causa costituisca un caso di particolare importanza ai sensi dell'art. 84 LTF.

Esito

Il Tribunale federale riunisce i tre procedimenti. Dichiara i ricorsi inammissibili, poiché le ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di un caso di particolare importanza ai sensi dell'art. 84 LTF. Le spese giudiziarie sono poste a carico delle ricorrenti.


Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni