
TF, 17.11.2025, 1C_676/2025
Fatti
Nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale con la Francia, il Ministero pubblico ginevrino ha rifiutato di revocare il sequestro sui beni bancari di una società (A. Ltd). La società e il suo direttore (B.) hanno presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF).
La Corte dei reclami penali ha invitato i ricorrenti a produrre documenti attuali e probanti che attestassero l'esistenza legale della società e i poteri di rappresentanza del suo direttore. Poiché i documenti forniti sono stati ritenuti insufficienti e non autenticati, la Corte dei reclami penali ha dichiarato il ricorso irricevibile e ha negato il gratuito patrocinio.
La società e il suo direttore hanno presentato ricorso al Tribunale federale contro tale decisione di irricevibilità, producendo un nuovo documento.
Diritto
Ai sensi dell'art. 84 della legge sul Tribunale federale (LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione resa dal Tribunale penale federale in materia di assistenza giudiziaria internazionale è ammissibile solo se verte, in particolare, su un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o valori, o la trasmissione di informazioni coperte da segreto, e se concerne un caso di particolare importanza. Un caso di tal genere sussiste in particolare quando vi sono motivi per ritenere che il procedimento all'estero violi principi fondamentali o presenti altri gravi vizi.
In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta alla parte ricorrente esporre in modo circostanziato per quali ragioni le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 84 LTF siano soddisfatte.
Secondo l'art. 99 cpv. 1 LTF, fatti e mezzi di prova nuovi sono inammissibili dinanzi al Tribunale federale, a meno che non risultino dalla decisione impugnata.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale rileva che i ricorrenti non hanno fornito alcuna motivazione atta a stabilire per quale motivo la loro causa costituisca un caso di particolare importanza ai sensi dell'art. 84 LTF. Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, tale carenza di motivazione è sufficiente a rendere il ricorso inammissibile.
Precisa inoltre che il nuovo documento prodotto dai ricorrenti è inammissibile in virtù dell'art. 99 cpv. 1 LTF.
Infine, il Tribunale federale ritiene che la Corte dei reclami non abbia né commesso un diniego di giustizia né violato i diritti delle parti. Essa ha concesso ai ricorrenti un termine per sanare i vizi formali del loro ricorso, relativi all'assenza di prova dell'esistenza della società e dei poteri del suo rappresentante, avvertendoli espressamente delle conseguenze di una mancata regolarizzazione. La dichiarazione di irricevibilità da parte dell'istanza precedente era pertanto giustificata. Nemmeno il rifiuto del gratuito patrocinio costituisce un motivo per entrare nel merito.
Esito
Il Tribunale federale dichiara il ricorso irricevibile. Le spese giudiziarie sono poste a carico solidale dei ricorrenti. La loro domanda di gratuito patrocinio è implicitamente respinta, essendo il ricorso privo di qualsiasi possibilità di successo.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
