
TF, 27.02.2026, 1C_480/2025
Fatti
Un cittadino francese, condannato nel 2024 dal Tribunale correzionale di Ginevra a una pena di otto anni di reclusione e all'espulsione a vita dal territorio svizzero, ha richiesto il trasferimento in Francia per scontare il resto della pena. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha consultato il Ministero pubblico ginevrino, che si è opposto alla richiesta. Il Ministero pubblico ha ritenuto che l'esecuzione della pena in Svizzera non compromettesse il reinserimento sociale del condannato, sostenendo che la vicinanza geografica tra il luogo di detenzione e il domicilio della sua famiglia in Francia fosse sufficiente. Basandosi esclusivamente su tale parere, l'UFG ha rifiutato di presentare una richiesta di trasferimento alle autorità francesi.
Il condannato ha presentato ricorso contro tale decisione. La Corte dei reclami del Tribunale penale federale (TPF) ha dichiarato il ricorso irricevibile. Ha stabilito che, sebbene il rifiuto del trasferimento costituisca un atto di assistenza giudiziaria, il condannato non dispone di un diritto soggettivo al trasferimento, potendo solo esprimere un desiderio. Di conseguenza, non avrebbe la legittimazione a ricorrere contro una decisione di rifiuto. La Corte dei reclami ha inoltre escluso qualsiasi violazione dei diritti procedurali. Il condannato si è quindi rivolto al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico.
Diritto
Il Tribunale federale esamina due questioni giuridiche principali.
In primo luogo, si sofferma sulla ricevibilità del ricorso contro il rifiuto dell'UFG di richiedere il trasferimento di un condannato. Richiama la propria giurisprudenza precedente (DTF 118 Ib 137) che negava tale possibilità, con la motivazione che il condannato non ha diritto al trasferimento. Tuttavia, il Tribunale federale procede a un riesame di tale giurisprudenza alla luce della garanzia di accesso al giudice, sancita dall'art. 29a della Costituzione federale (Cost.), entrato in vigore successivamente a tale precedente sentenza. L'art. 29a Cost. garantisce a ogni persona il diritto di far giudicare la propria causa da un'autorità giudiziaria qualora sussista una "controversia giuridica", ovvero una lite riguardante interessi individuali degni di protezione. Non è necessario disporre di una pretesa giuridica formale; è sufficiente che la posizione giuridica dell'interessato sia toccata dalla decisione contestata. Eccezioni a tale garanzia sono possibili solo se previste espressamente da una legge in senso formale, il che non è il caso nella fattispecie.
In secondo luogo, il Tribunale federale richiama i requisiti derivanti dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Tale diritto fondamentale garantisce a una parte la possibilità di esprimersi prima che venga presa una decisione a suo discapito. Esso include specificamente il diritto di prendere conoscenza di qualsiasi argomentazione o presa di posizione sottoposta all'autorità decisionale (come il parere di un'altra autorità) e di pronunciarsi al riguardo, indipendentemente dal fatto che tale elemento sia o meno suscettibile di influenzare la decisione finale.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale ritiene che la questione se la giurisprudenza precedente sia compatibile con l'art. 29a Cost. costituisca una questione di principio, che giustifica l'entrata nel merito del ricorso (art. 84 LTF).
Nel merito, opera un mutamento di giurisprudenza. Stabilisce che il rifiuto di richiedere un trasferimento incide direttamente sugli interessi giuridicamente protetti del ricorrente. Nella fattispecie, quest'ultimo invocava una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 13 Cost. e 8 CEDU) e sosteneva che il suo reinserimento sociale fosse impossibile in Svizzera a causa della sua espulsione a vita. Tali argomenti sono sufficienti a dimostrare che la decisione dell'UFG lede la sua posizione giuridica e crea una "controversia giuridica" ai sensi dell'art. 29a Cost. Di conseguenza, il ricorrente deve poter accedere a un giudice per contestare tale decisione, anche se non dispone di un diritto formale a ottenere il trasferimento. La Corte dei reclami ha pertanto violato l'art. 29a Cost. dichiarando il ricorso irricevibile.
Inoltre, il Tribunale federale rileva una "violazione palese" del diritto di essere sentito del ricorrente. L'UFG ha fondato la sua decisione di rifiuto esclusivamente sul preavviso negativo del Ministero pubblico ginevrino. Tuttavia, tale preavviso non è mai stato comunicato al ricorrente prima dell'adozione della decisione, privandolo così di qualsiasi possibilità di contestarlo o di presentare le proprie controdeduzioni. Anche la Corte dei reclami ha ignorato questa violazione grave ed evidente.
Esito
Il Tribunale federale accoglie il ricorso per questo duplice motivo. Annulla la sentenza della Corte dei reclami del TPF nonché la decisione iniziale dell'UFG. Per ragioni di economia processuale e al fine di evitare "lunghi e inutili giri", rinvia la causa direttamente all'UFG. Quest'ultimo dovrà emettere una nuova decisione dopo aver consentito al ricorrente di prendere posizione sul preavviso del Ministero pubblico ginevrino, rispettando così pienamente il suo diritto di essere sentito. Non vengono prelevate spese giudiziarie e al ricorrente viene riconosciuta un'indennità per ripetibili, a carico dell'UFG.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
