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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale: requisito del caso di particolare importanza (art. 84 LTF)

20 February 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 09.02.2026, 1C_45/2026

Fatti

Le autorità lettoni hanno avviato un procedimento penale per riciclaggio di denaro aggravato e hanno inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria volta a ottenere documenti relativi a due conti bancari intestati ad A.________ SA e B.. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la consegna dei documenti richiesti. Tale decisione è stata presa in un contesto in cui B. era già stato oggetto di indagini in Kazakistan per riciclaggio e appropriazione indebita, procedimento nel quale aveva ammesso la propria colpevolezza.

A.________ SA e B.________ hanno presentato ricorso contro la decisione del MPC dinanzi al Tribunale penale federale (TPF), che ha respinto il loro ricorso. Si sono quindi rivolti al Tribunale federale (TF), chiedendo l'annullamento della decisione e il diniego dell'assistenza giudiziaria.


Diritto

Ai sensi dell'art. 84 della legge sul Tribunale federale (LTF), un ricorso in materia di diritto pubblico nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale è ammissibile solo se si tratta di un "caso particolarmente importante". Tale condizione è soddisfatta in particolare quando vi sono motivi per ritenere che siano stati violati principi procedurali fondamentali o che il procedimento all'estero presenti gravi vizi.

Tale nozione è interpretata in modo restrittivo al fine di limitare l'accesso al Tribunale federale. Spetta ai ricorrenti dimostrare in modo dettagliato per quale motivo il loro caso rivesta tale importanza (art. 42 cpv. 2 LTF). Se tale condizione non è soddisfatta, il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso.


Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina se gli argomenti dei ricorrenti consentano di qualificare la causa come "caso particolarmente importante".

  1. I ricorrenti sostengono che la giurisprudenza del TF sulle richieste di assistenza per riciclaggio sia fortemente criticata dalla dottrina. Il TF respinge tale argomento, ricordando che la sua giurisprudenza, secondo cui è sufficiente esporre transazioni sospette senza dettagliare il reato presupposto, è costante e confermata. I ricorrenti non apportano alcun elemento nuovo che giustifichi un riesame.
  2. Affermano che il MPC avrebbe integrato abusivamente la richiesta di assistenza lettone, il che solleverebbe una questione di principio. Il TF respinge tale censura, rilevando che l'istanza precedente aveva già giudicato la richiesta lettone sufficiente di per sé. Inoltre, la giurisprudenza autorizza le autorità svizzere a integrare una richiesta con i documenti presenti agli atti.
  3. Infine, i ricorrenti invocano una violazione del loro diritto di essere sentiti, poiché il TPF non avrebbe trattato la loro censura riguardante la mancata considerazione di alcuni documenti da parte del MPC. Il TF ritiene che, per costituire un caso particolarmente importante, tale violazione debba essere grave. Tuttavia, i ricorrenti non dimostrano in che modo essa sarebbe importante. Inoltre, il TF constata che il MPC aveva effettivamente esaminato i documenti in questione.

Il Tribunale federale conclude che nessuno degli argomenti sollevati consente di stabilire l'esistenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF.


Problematica

Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti. La decisione del Tribunale penale federale è pertanto confermata e l'assistenza giudiziaria alla Lettonia può essere eseguita.


Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni