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Estradizione verso la Slovenia: Eccezione del reato politico e condizioni di ammissibilità del ricorso (art. 84 LTF)

23 May 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 29.04.2026, 1C_214/2026

Fatti

Nel luglio 2024, la Slovenia ha richiesto alla Svizzera l'estradizione di A.________, un individuo perseguito nel proprio Paese per reati di truffa e riciclaggio di denaro. È accusato di aver ingannato degli investitori causando un danno complessivo stimato in oltre 1,5 milioni di euro.

Il 25 giugno 2025, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emesso un mandato di arresto ai fini di estradizione, notificato all'interessato il 9 luglio 2025. Nell'ambito del procedimento, A.________ ha sostenuto di essere stato vittima di un tentativo di avvelenamento in una prigione slovena, il che ha spinto l'UFG a richiedere chiarimenti alle autorità slovene.

Il 23 ottobre 2025, l'UFG ha autorizzato l'estradizione. Contemporaneamente, avendo A.________ sollevato l'eccezione di reato politico, l'UFG ha adito il Tribunale penale federale (TPF) affinché si pronunciasse in merito. A.________ ha inoltre presentato ricorso contro la decisione di estradizione dinanzi al TPF.

Con un'unica decisione dell'8 aprile 2026, il TPF ha riunito i due procedimenti, respinto l'eccezione di reato politico e rigettato il ricorso, confermando così la decisione di estradizione. A.________ ha quindi adito il Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico, chiedendo che l'estradizione venisse negata.


Diritto

Il Tribunale federale ricorda le condizioni di ammissibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, disciplinate dall'art. 84 della legge sul Tribunale federale (LTF).

Secondo l'art. 84 cpv. 1 LTF, tale ricorso è ammissibile solo se si tratta di un "caso particolarmente importante". Il capoverso 2 precisa che un caso è considerato tale in particolare quando vi sono motivi per ritenere che siano stati violati principi fondamentali della procedura o che il procedimento all'estero presenti gravi carenze. Il Tribunale federale sottolinea che questa condizione mira a limitare l'accesso alla sua giurisdizione e deve essere interpretata in modo restrittivo. L'esistenza di un caso particolarmente importante è ammessa a titolo eccezionale, anche in materia di estradizione.

Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorrente ha l'obbligo di motivare il proprio ricorso esponendo in che modo la decisione impugnata violi il diritto. Quando l'ammissibilità dipende dall'art. 84 LTF, il ricorrente deve dimostrare specificamente in che modo il suo caso sia "particolarmente importante".

Infine, l'art. 109 LTF consente al Tribunale federale di statuire con procedura semplificata (a tre giudici) e di dichiarare inammissibile un ricorso che non soddisfa la condizione del caso particolarmente importante.


Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina se il ricorrente abbia dimostrato in modo sufficiente che il suo caso costituisca una "questione di importanza giuridica fondamentale" tale da giustificare l'entrata nel merito.

Il ricorrente sostiene che il procedimento penale sloveno sia politicamente motivato. A sostegno delle sue affermazioni, cita un presunto tentativo di avvelenamento, lettere minatorie e tentativi di corruzione da parte di agenti dello Stato sloveno.

Il Tribunale federale rileva tuttavia che la motivazione del ricorso è ampiamente insufficiente.

  1. Motivazione generale: Il ricorrente si limita a rinviare ai suoi scritti precedenti, il che non soddisfa i requisiti di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF.
  2. Tentativo di avvelenamento: Il "test di laboratorio" prodotto è stato giudicato non concludente dall'istanza precedente poiché privo di data e di nome. Inoltre, il ricorrente omette di menzionare che, secondo le autorità slovene, egli stesso ha rifiutato un esame medico al momento della scarcerazione.
  3. Lettere minatorie: Il ricorrente non fornisce alcun elemento che permetta di collegare tali lettere a organi statali sloveni; la sua affermazione è definita una "supposizione incomprensibile".
  4. Corruzione e minacce: Le accuse di tentativi di corruzione e di minacce di morte contro la sua famiglia non sono sufficientemente comprovate.

Il Tribunale federale conclude che né i fatti accertati dal TPF, né le censure insufficientemente motivate del ricorrente forniscono indizi concreti di una persecuzione politica. Il ricorrente non riesce a dimostrare l'esistenza di una questione di importanza giuridica fondamentale ai sensi dell'art. 84 LTF. Il TPF ha, peraltro, correttamente applicato la giurisprudenza relativa all'eccezione del reato politico.


Esito

Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso, dichiarandolo inammissibile.

Anche la richiesta di gratuito patrocinio del ricorrente è respinta. Da un lato, egli non ha fornito i documenti necessari per attestare la propria indigenza. Dall'altro, il suo ricorso era sin dall'inizio privo di qualsiasi possibilità di successo a causa della sua motivazione lacunosa e delle sue accuse non comprovate.

Di conseguenza, le spese giudiziarie, fissate a 2'000 franchi, sono poste a carico del ricorrente.



Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni