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Assistenza giudiziaria internazionale: trasmissione di informazioni al Liechtenstein, legittimazione a ricorrere dell'imputato e nozione di "caso di particolare importanza" (art. 84 LTF)

23 May 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 30.04.2026, 1C_213/2026

Fatti

Il Ministero pubblico del Cantone di San Gallo conduce un'indagine penale nei confronti di A., cittadino svizzero domiciliato in Liechtenstein, per diversi reati economici, tra cui truffa ripetuta. È in particolare sospettato di aver ottenuto fraudolentemente un bonifico di 100.000 euro su un conto bancario in Liechtenstein, intestato alla società D. AG.

Nell'ambito di tale indagine, il Ministero pubblico sangallese ha ottenuto dalle autorità del Liechtenstein, tramite assistenza giudiziaria, i documenti relativi a tale conto. Sulla base delle informazioni contenute nella richiesta svizzera, la giustizia del Liechtenstein ha aperto un proprio procedimento contro A.________ per riciclaggio di denaro.

Successivamente, le autorità del Liechtenstein hanno a loro volta inviato una richiesta di assistenza alla Svizzera, sollecitando informazioni sullo stato del procedimento svizzero contro A.________, sull'analisi dei documenti bancari precedentemente trasmessi e sull'esistenza di un legame tra i fondi versati (in particolare i 100.000 euro) e i reati perseguiti in Svizzera.

Il Ministero pubblico di San Gallo ha deciso di concedere l'assistenza e di trasmettere le seguenti informazioni: l'indagine svizzera è tuttora in corso, gli estratti conto sono stati esaminati ma senza essere oggetto di un rapporto di analisi formale, e il bonifico di 100.000 euro è stato effettivamente riscontrato sul conto di D.________ AG.

A.________ ha presentato ricorso contro tale decisione di trasmissione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, che ha dichiarato il ricorso inammissibile. A.________ ha quindi adito il Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione di inammissibilità.


Diritto

Il Tribunale federale ricorda le rigorose condizioni di ammissibilità di un ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, stabilite dall'articolo 84 della Legge sul Tribunale federale (LTF). Affinché il Tribunale federale entri nel merito, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative:

  1. La decisione impugnata deve riguardare la trasmissione di informazioni coperte da segreto.
  2. Deve trattarsi di un "caso di particolare importanza".

Un caso è considerato di "particolare importanza" (art. 84 cpv. 2 LTF) in particolare se vi sono motivi per ritenere che siano stati violati principi procedurali fondamentali, che il procedimento all'estero presenti gravi carenze, o se il ricorso solleva una questione giuridica di principio. Tale nozione mira a limitare l'accesso al Tribunale federale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento. Nell'ambito della "piccola assistenza" (trasmissione di informazioni), un caso di particolare importanza è ammesso solo in via eccezionale. Spetta al ricorrente dimostrare in modo dettagliato che tali condizioni sono soddisfatte.

Il Tribunale federale esamina inoltre la legittimazione a ricorrere della persona perseguita all'estero, disciplinata dall'art. 21 cpv. 3 della Legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). Tale disposizione limita il diritto di ricorso alle misure di assistenza che toccano la persona "personalmente e direttamente", il che è tipicamente il caso quando viene ordinata nei suoi confronti una misura coercitiva (perquisizione, arresto).


Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina le argomentazioni del ricorrente alla luce delle condizioni previste dall'art. 84 LTF. Il ricorrente sosteneva che la decisione di irricevibilità creasse un vuoto giuridico e violasse il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (art. 29 e 29a Cost.). A suo avviso, poiché la società titolare del conto (D.________ AG) era stata liquidata, nessun altro se non lui, in qualità di avente diritto economico, poteva opporsi alla trasmissione di informazioni; negargli la legittimazione ad agire significava privarlo di qualsiasi ricorso.

Il Tribunale federale respinge tale tesi per diversi motivi. In primo luogo, rileva che il caso di specie non riguarda l'acquisizione di documenti bancari, bensì la trasmissione di informazioni su un procedimento in corso. I documenti bancari erano già in possesso delle autorità del Liechtenstein.

In secondo luogo, la misura di assistenza giudiziaria concessa dal Ministero pubblico sangallese – ovvero informare sullo stato di un procedimento, confermare l'esame di atti e l'effettività di una transazione – non costituisce una misura coercitiva diretta personalmente contro il ricorrente ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 AIMP. Di conseguenza, il ricorrente non è toccato direttamente da tale misura in modo tale da conferirgli la legittimazione a ricorrere.

In terzo luogo, il Tribunale federale osserva che il ricorrente non ha dimostrato dinanzi all'istanza precedente di essere l'avente diritto economico della società liquidata. La sua sola qualità di imputato nel procedimento del Liechtenstein è insufficiente a fondare un diritto di ricorso contro questo tipo di trasmissione di informazioni.

In conclusione, il Tribunale federale ritiene che non vi sia alcun indizio di una grave violazione dei diritti procedurali fondamentali. Il caso non solleva alcuna questione giuridica di principio né riveste un'importanza particolare. Le condizioni dell'art. 84 LTF non sono pertanto soddisfatte.


Esito

Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso, per mancato adempimento delle condizioni di cui all'art. 84 LTF, in particolare per l'assenza di un "caso di particolare importanza". Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, A.________.



Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni