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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale - Trasmissione di mezzi di prova e requisito del caso di particolare importanza (art. 84 LTF)

02 February 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 08.01.2026, 1C_2/2026

Fatti

Nell'ambito di un'inchiesta sulle cosiddette operazioni "CumEx", la Procura di Colonia (Germania) sta indagando, tra gli altri, nei confronti di C.________ per frode fiscale e truffa, e nei confronti della moglie A.________ nonché di altre persone per riciclaggio di denaro. A.________ è inoltre presidente del consiglio di amministrazione della società B.________ AG.

Le autorità tedesche hanno inoltrato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, richiedendo la consegna di documenti bancari relativi a conti detenuti da A.________ e dalla società B.________ AG. Il Ministero pubblico del Cantone dei Grigioni, in qualità di autorità di esecuzione, ha autorizzato la consegna di tali documenti con una decisione finale. Un primo ricorso contro una decisione analoga era già stato respinto dal Tribunale penale federale, dopodiché il Tribunale federale non era entrato nel merito.

Contro la nuova decisione finale del Ministero pubblico grigionese, A.________ e B.________ AG hanno presentato ricorso al Tribunale penale federale, che lo ha respinto. Si sono quindi rivolte al Tribunale federale.


Diritto

Ai sensi dell'art. 84 della legge sul Tribunale federale (LTF), un ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale in ambito penale è ammissibile solo se concerne, tra l'altro, la trasmissione di informazioni coperte da segreto e se si tratta di un "caso particolarmente importante".

Un caso è considerato particolarmente importante, in particolare, se vi sono motivi per ritenere che siano stati violati principi fondamentali della procedura o che il procedimento all'estero presenti gravi carenze (art. 84 cpv. 2 LTF). Spetta al ricorrente dimostrare in che modo il suo caso rivesta tale importanza (obbligo di motivazione qualificato).

In linea di principio, le autorità svizzere incaricate dell'assistenza giudiziaria non controllano il procedimento penale dello Stato richiedente, soprattutto se si tratta di uno Stato membro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) dotato di un sistema di ricorso completo. L'assistenza può essere negata per violazione dell'ordine pubblico solo in caso di diniego di giustizia flagrante. Inoltre, di regola, solo le persone fisiche che si trovano sul territorio dello Stato richiedente e che sono concretamente esposte a una violazione dei propri diritti procedurali possono invocare tali vizi.


Applicazione al caso concreto

Le ricorrenti sostengono che il caso sia particolarmente importante poiché i procedimenti penali condotti in Germania contro C.________ (il marito di A.________) violerebbero in modo flagrante gli art. 6 e 7 CEDU (diritto a un equo processo, presunzione di innocenza).

Il Tribunale federale respinge tale argomento. In primo luogo, non vi è alcun indizio oggettivo di un diniego di giustizia flagrante nel procedimento tedesco che giustificherebbe un rifiuto dell'assistenza.

In secondo luogo, le violazioni procedurali addotte riguardano C. e non le ricorrenti stesse. A. (la ricorrente 1) risiede in Svizzera e non è quindi direttamente esposta ai presunti vizi del procedimento tedesco. La società B.________ AG (la ricorrente 2) è una persona giuridica e non allega nemmeno di essere imputata nel procedimento penale estero.

Le censure sollevate non sono pertanto tali da impedire la consegna dei documenti e, di conseguenza, non sono sufficienti a qualificare il caso come "particolarmente importante" ai sensi dell'art. 84 LTF. Lo stesso vale per la censura relativa alla violazione del principio di celerità, che dovrà essere sollevata nel procedimento tedesco.


Esito

Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. Le spese giudiziarie sono poste a carico delle ricorrenti.


Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni