
TF, 27.04.2026, 1C_195/2026
Fatti
Le autorità belghe, nell'ambito di un'indagine su una rete di criminalità organizzata legata all'uso di telefoni criptati, hanno inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera.
La richiesta verteva sul sequestro e sulla trasmissione di dati archiviati sui server di una società svizzera, la D.________ GmbH.
Tali dati appartengono alla società A.________ Inc., che si considera "titolare dei dati".
Il Ministero pubblico del Cantone di Zurigo ha eseguito il sequestro, ma ha negato alla A.________ Inc. la qualità di parte nel procedimento, ritenendo che solo la detentrice dei server (D.________ GmbH) fosse direttamente toccata dal provvedimento.
Tale decisione è stata confermata dal Tribunale penale federale (TPF). La A.________ Inc. ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale (TF).
Diritto
In materia di assistenza giudiziaria internazionale, la legittimazione a ricorrere (qualità di parte) spetta alla persona che è personalmente e direttamente toccata dal provvedimento di assistenza e che ha un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 80h lett. b AIMP).
Secondo una giurisprudenza costante e restrittiva, in caso di sequestro, la persona direttamente toccata è quella che esercita il controllo di fatto sull'oggetto sequestrato al momento del provvedimento.
Affinché il Tribunale federale entri nel merito di un ricorso in questo ambito, deve trattarsi di un caso di particolare importanza, in particolare se solleva una questione giuridica di principio o se vengono allegati gravi vizi procedurali (art. 84 LTF).
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale rileva che il provvedimento coercitivo (il sequestro) è stato eseguito sui server fisici appartenenti alla società D.________ GmbH. È dunque quest'ultima ad averne esercitato il controllo di fatto.
Sebbene la A.________ Inc. sia proprietaria dei dati e vi avesse accesso da remoto, non era la detentrice diretta dei supporti sequestrati. Di conseguenza, non è considerata "direttamente toccata" dal provvedimento ai sensi della giurisprudenza.
Il Tribunale federale ritiene che tale interpretazione, seppur restrittiva, sia necessaria per garantire l'efficacia delle procedure di assistenza giudiziaria ed evitare una moltiplicazione delle parti e complesse questioni di delimitazione.
Il Tribunale federale ritiene inoltre che il caso non rivesta un carattere di "particolare importanza". Non solleva questioni giuridiche nuove e si limita ad applicare una giurisprudenza consolidata. Il fatto che l'esternalizzazione dei dati sia diventata una pratica comune non è sufficiente a giustificare un cambiamento di orientamento.
Esito
Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile.
Conferma che la qualità di parte spetta al provider (D.________ GmbH), detentore dei server, e non al proprietario dei dati (A.________ Inc.).
La decisione del Tribunale penale federale è pertanto confermata e ad A.________ Inc. viene definitivamente negata la qualità di parte nella procedura di assistenza giudiziaria.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
