
TF, 26.03.2026, 1C_167/2026
Fatti
Nell'ambito di un procedimento penale avviato in Ucraina contro B.________ per abuso d'ufficio e riciclaggio di denaro, l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU) ha inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera. Tale richiesta mirava a ottenere la trasmissione di documenti commerciali della società A.________ SA, nonché di documenti relativi ai suoi conti presso la banca C.________.
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), in qualità di autorità di esecuzione, ha ordinato la produzione di tali atti. Dopo aver concesso alla A.________ SA la possibilità di esprimersi, il MPC, con decisione di chiusura del 13 novembre 2025, ha autorizzato la consegna dei documenti richiesti alle autorità ucraine.
La A.________ SA ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale penale federale (TPF), che ha respinto il ricorso con sentenza del 10 marzo 2026. La società ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del TPF e il diniego dell'assistenza.
Diritto
Il Tribunale federale rammenta le rigorose condizioni di ammissibilità di un ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, come definite all'articolo 84 della Legge sul Tribunale federale (LTF). Affinché un ricorso sia ammissibile, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative:
- La decisione impugnata deve riguardare la trasmissione di informazioni coperte da segreto (segreto bancario, segreto commerciale, ecc.).
- Deve trattarsi di un "caso di particolare importanza".
La nozione di "caso di particolare importanza" è interpretata in modo restrittivo al fine di limitare l'accesso al Tribunale federale in questo ambito. Un caso siffatto è riconosciuto in particolare quando sussistono seri motivi per ritenere che siano stati violati principi elementari della procedura o che il procedimento condotto all'estero presenti gravi lacune.
Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta alla parte ricorrente dimostrare in modo dettagliato e motivato per quale motivo il suo caso rivesta un'importanza particolare. Se tale condizione non è soddisfatta, il Tribunale federale statuisce sull'inammissibilità del ricorso mediante procedura semplificata (art. 109 LTF).
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina se le condizioni dell'art. 84 LTF sono soddisfatte nel caso di specie.
Rileva che la prima condizione, relativa alla trasmissione di informazioni coperte da segreto, è soddisfatta, poiché la richiesta verte su documenti bancari e commerciali riservati.
Tuttavia, il Tribunale federale conclude che la seconda condizione, quella del "caso di particolare importanza", non è realizzata. Analizza e respinge in successione gli argomenti sollevati dalla ricorrente:
- Violazione del diritto di essere sentito: La ricorrente lamentava il termine concesso dal MPC per prendere posizione. Il Tribunale federale ritiene che il termine di sette settimane fosse ampiamente sufficiente per garantire il diritto di essere sentito, anche per un incarto voluminoso, tanto più che i documenti in questione appartenevano alla ricorrente stessa. Tale censura è qualificata come manifestamente infondata.
- Principio di proporzionalità: Per quanto riguarda l'estensione dei documenti da trasmettere, il Tribunale federale ritiene che l'analisi del TPF sia conforme alla propria giurisprudenza. Rileva che la ricorrente si è confrontata solo parzialmente con le considerazioni dettagliate dell'istanza precedente su questo punto.
- Altre allegazioni: Gli argomenti della ricorrente riguardanti un'eventuale chiusura del procedimento penale in Ucraina e una protezione dei dati asseritamente insufficiente in tale Paese sono giudicati troppo generici e non sufficientemente sostanziati per costituire un caso di particolare importanza.
Il Tribunale federale conclude che nessuna delle censure sollevate permette di ritenere l'esistenza di un caso che giustifichi il suo intervento.
Esito
Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la decisione del Tribunale penale federale è confermata e la trasmissione dei documenti bancari e commerciali di A.________ SA alle autorità ucraine è autorizzata. Le spese giudiziarie, fissate a 2'000 franchi, sono poste a carico della società ricorrente. Non vengono assegnate ripetibili.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
