
TF, 11.03.2026, 1C_129/2026
Fatti
Il Ministero della Giustizia italiano ha richiesto alla Svizzera l'estradizione di A.________ affinché sconti una pena di un anno di reclusione. Tale pena, divenuta definitiva, è stata pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino per i reati di truffa, sostituzione di persona aggravata e ricettazione.
Sentito in Svizzera, A.________ ha riconosciuto di essere la persona ricercata ma ha rifiutato la procedura di estradizione semplificata. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha tuttavia concesso l'estradizione il 28 novembre 2025. A.________ ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale penale federale (Corte dei reclami penali), che ha respinto il ricorso con sentenza del 19 febbraio 2026.
A.________ adisce quindi il Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico, chiedendo l'annullamento delle decisioni precedenti e il rifiuto della sua estradizione verso l'Italia.
Diritto
Il Tribunale federale ricorda le condizioni di ammissibilità di un ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, disciplinate dall'art. 84 della Legge sul Tribunale federale (LTF). Per essere ammissibile, un tale ricorso deve non solo riguardare un'estradizione, ma anche costituire un "caso particolarmente importante".
Un caso è considerato particolarmente importante, in particolare, se vi sono motivi per ritenere che siano stati violati principi fondamentali della procedura o che la procedura all'estero presenti gravi lacune. Tale nozione è interpretata in modo restrittivo al fine di limitare l'accesso al Tribunale federale in questo ambito. Spetta al ricorrente dimostrare in modo dettagliato per quale motivo il suo caso rivesta tale importanza, a pena di inammissibilità. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento per determinare se tale condizione sia soddisfatta.
Applicazione al caso concreto
Il ricorrente adduce tre argomenti per tentare di dimostrare l'esistenza di un "caso particolarmente importante":
- Violazione delle norme sulla lingua della procedura in Svizzera: Il ricorrente sostiene che la procedura dinanzi al Tribunale penale federale avrebbe dovuto svolgersi in tedesco, poiché le prime fasi (audizione, atti scritti) si erano svolte in tale lingua. Il Tribunale federale respinge tale argomento. Rileva che, conformemente all'art. 33a cpv. 2 della Legge sulla procedura amministrativa (PA), la lingua della procedura di ricorso è in linea di principio quella della decisione impugnata. Orbene, la domanda di estradizione italiana e la decisione dell'UFG erano in italiano, lingua madre del ricorrente che egli padroneggia perfettamente. Inoltre, assistito costantemente da un avvocato, il ricorrente non ha dimostrato alcun pregiudizio concreto legato all'uso dell'italiano. Tale censura non costituisce pertanto una violazione di un principio procedurale fondamentale.
- Violazione dei diritti della difesa nella procedura italiana: Il ricorrente sostiene che i suoi diritti minimi di difesa siano stati violati in Italia, poiché non sarebbe stato validamente convocato alle udienze d'appello e non avrebbe quindi potuto presenziarvi. Il Tribunale federale respinge anche tale censura. Constata che il ricorrente era presente e assistito da un avvocato in primo grado, e che era rappresentato dal suo avvocato di fiducia durante le procedure d'appello. Una difesa sufficiente ai sensi dell'art. 6 CEDU era dunque garantita. Il Tribunale ricorda che il rifiuto di estradare per un vizio di procedura estero è ipotizzabile solo in casi eccezionali di diniego di giustizia manifesto, il che non è dimostrato nella fattispecie. Le eventuali irregolarità procedurali devono essere sollevate dinanzi alle giurisdizioni dello Stato richiedente, nella fattispecie l'Italia, che è parte della CEDU.
- Incompetenza dell'autorità italiana: Il ricorrente contesta il fatto che la risposta a una richiesta dell'UFG (relativa a un'eventuale esecuzione della pena in Svizzera) sia stata formulata dal Procuratore generale di Torino e non direttamente dal Ministro della giustizia italiano. Il Tribunale federale ritiene tale argomento irrilevante. Ricorda che non spetta alle autorità svizzere verificare la corretta applicazione del diritto procedurale estero o la ripartizione interna delle competenze tra le autorità straniere, salvo in caso di abuso manifesto. Nella fattispecie, la richiesta è stata correttamente indirizzata al Ministero italiano, che l'ha trasmessa all'autorità competente, e la risposta è stata ritrasmessa dal medesimo Ministero. Tale questione non riveste pertanto alcuna importanza particolare.
Esito
Il Tribunale federale conclude che nessuno degli argomenti sollevati dal ricorrente consente di qualificare la causa come "caso di particolare importanza" ai sensi dell'art. 84 LTF. Non essendo soddisfatte le condizioni di ammissibilità, il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie, pari a 2'000 franchi, sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
