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Assistenza giudiziaria internazionale: Condizioni di ricevibilità del ricorso al Tribunale federale (art. 84 LTF) ed eccesso di formalismo

27 March 2026

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TF, 03.03.2026, 1C_113/2026

Fatti

Nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale con l'India, il Ministero pubblico del Cantone di Ginevra ha ordinato, con decisione del 12 dicembre 2025, la trasmissione di informazioni bancarie relative a un conto detenuto dalla società A.________.

Tale società ha presentato ricorso contro questa decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF). Con ordinanza, la Corte dei reclami ha assegnato alla società ricorrente un termine per versare un anticipo spese e per produrre diversi documenti essenziali, in particolare una prova della sua esistenza giuridica al momento del deposito del ricorso, nonché documenti recenti che attestino i poteri del suo rappresentante.

In risposta, l'avvocato della società ha prodotto vari documenti, tra cui un estratto del registro di commercio risalente al 3 luglio 2023. Ha precisato che la società A.________ era stata posta in liquidazione nel 2024.

Con sentenza del 10 febbraio 2026, la Corte dei reclami ha dichiarato il ricorso irricevibile. Ha ritenuto che l'estratto del registro di commercio, anteriore alla messa in liquidazione, non permettesse di stabilire l'esistenza della società al momento del deposito del ricorso. La società A.________ ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza di irricevibilità.


Diritto

Il Tribunale federale ricorda le condizioni di ricevibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione del TPF in materia di assistenza giudiziaria internazionale, come definite all'art. 84 della Legge sul Tribunale federale (LTF).

In primo luogo, il ricorso deve avere per oggetto una misura specifica, come un sequestro di valori. La trasmissione di informazioni bancarie è assimilata a tale misura.

In secondo luogo, la causa deve costituire un "caso di particolare importanza". Tale nozione è soddisfatta, secondo l'art. 84 cpv. 2 LTF, se vi sono motivi per ritenere che la procedura all'estero violi principi fondamentali o presenti altri gravi vizi. La giurisprudenza ha esteso tale nozione per includervi i casi in cui si tratti di risolvere una questione giuridica di principio, quando l'istanza precedente si è discostata dalla giurisprudenza consolidata, o quando un diritto di parte, come il diritto di essere sentito, è stato manifestamente e gravemente violato.

Spetta alla parte ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, dimostrare in modo dettagliato che tali condizioni di ricevibilità sono soddisfatte.

Il Tribunale federale esamina inoltre le censure di eccesso di formalismo, diniego di giustizia e violazione del diritto di accesso al giudice (art. 29a Cost. e 6 CEDU). Ricorda che la garanzia di accesso a un tribunale non è assoluta e si esercita nel rispetto delle norme procedurali vigenti, che includono le consuete condizioni di ricevibilità.


Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale rileva che la prima condizione dell'art. 84 cpv. 1 LTF è soddisfatta, poiché la decisione riguarda la trasmissione di informazioni bancarie.

Si concentra poi sulla seconda condizione, ovvero l'esistenza di un "caso di particolare importanza". La ricorrente invocava un eccesso di formalismo e un diniego di giustizia da parte della Corte dei reclami. Sollevava inoltre quella che riteneva essere una questione giuridica di principio riguardante la rappresentanza di una società da parte dell'avente diritto economico del suo azionista.

Il Tribunale federale respinge tali argomentazioni. Sottolinea che la decisione di irricevibilità della Corte dei reclami non era fondata su un problema di rappresentanza, bensì sull'assenza di prova dell'esistenza stessa della società al momento del ricorso. L'obbligo di produrre un documento recente era giustificato e non eccessivo, tanto più che la società era in liquidazione.

La Corte dei reclami aveva chiaramente avvertito la ricorrente, assistita da un avvocato, che il suo ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile qualora i documenti richiesti non fossero stati prodotti. Non avendo fornito altro che un estratto del registro di commercio risalente a oltre un anno e mezzo prima e antecedente alla messa in liquidazione, la società non ha soddisfatto tale requisito procedurale. La pronuncia di irricevibilità non costituisce dunque né un eccesso di formalismo, né un diniego di giustizia.

Il fatto che il Ministero pubblico ginevrino avesse ammesso la società a procedere in prima istanza non impediva alla Corte dei reclami, in qualità di autorità di ricorso, di procedere alla propria verifica della ricevibilità.

In conclusione, le argomentazioni della ricorrente non dimostrano né una grave violazione dei suoi diritti di parte, né l'esistenza di una questione giuridica di principio. La condizione del "caso di particolare importanza" non è pertanto soddisfatta.


Esito

Il Tribunale federale dichiara il ricorso irricevibile, per mancato rispetto delle condizioni poste dall'art. 84 LTF. Le spese giudiziarie, fissate a 2'000 franchi, sono poste a carico della società ricorrente.



Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni