
TF, 25.02.2026, 1C_104/2026
Fatti
Nel 2016, le autorità giudiziarie italiane hanno inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un vasto procedimento penale a carico di B.________ e di altre persone. Gli imputati erano sospettati di far parte di un'organizzazione criminale responsabile di bancarotte fraudolente, riciclaggio di denaro e diverse infrazioni fiscali, per un danno complessivo stimato in oltre 3 miliardi di euro.
In tale contesto, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato il sequestro di circa 1,3 milioni di franchi svizzeri. Tali fondi provenivano dalla vendita di immobili appartenenti alla società A.________ SA, di cui B.________ era amministratore unico.
Nell'ottobre 2022, la giustizia italiana ha condannato B.________ e ha ordinato la confisca di tutti i beni sotto sequestro. Tale sentenza è passata in giudicato nel marzo 2023. Sulla base di tale decisione, il Ministero pubblico ticinese ha emesso, il 7 aprile 2025, un decreto di chiusura che ordinava la confisca dei beni sequestrati e la loro consegna all'Italia.
Il Ministero pubblico ha tentato di notificare tale decisione tramite lettera raccomandata alla sede legale di A.________ SA, come iscritta nel registro di commercio. Tuttavia, l'invio è stato restituito con la menzione che la società era irreperibile a tale indirizzo. Il 6 novembre 2025, A.________ SA ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale penale federale. Con sentenza del 4 febbraio 2026, la Corte dei reclami penali ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo che il tentativo di notifica dell'aprile 2025 fosse valido e che il mancato recapito fosse imputabile alla negligenza della società, che non aveva comunicato il proprio cambio di indirizzo. A.________ SA ricorre contro tale sentenza di irricevibilità dinanzi al Tribunale federale.
Diritto
Il Tribunale federale ricorda le condizioni di ricevibilità di un ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, disciplinate dall'art. 84 della Legge sul Tribunale federale (LTF). Per essere ricevibile, il ricorso deve non solo riguardare la consegna di beni, ma anche e soprattutto costituire un "caso di particolare importanza".
Un caso è considerato di particolare importanza, ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF, segnatamente quando vi sono motivi per ritenere che siano stati violati principi fondamentali della procedura o che il procedimento all'estero presenti gravi lacune. Tale elenco non è esaustivo; il Tribunale federale può intervenire anche per dirimere una questione giuridica di principio o se l'istanza inferiore si è discostata in modo significativo dalla giurisprudenza consolidata.
Tuttavia, il Tribunale federale sottolinea che tale condizione deve essere interpretata in modo restrittivo al fine di limitare efficacemente l'accesso alla propria giurisdizione in tale ambito. Spetta alla parte ricorrente dimostrare in modo dettagliato per quale motivo il proprio caso rivesta tale importanza (art. 42 cpv. 2 LTF), a pena di irricevibilità.
Il Tribunale federale richiama inoltre il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), che impone alle parti di un procedimento l'obbligo di comportarsi in modo da consentire il corretto svolgimento della giustizia. Ciò include il dovere di assicurarsi di poter ricevere le comunicazioni delle autorità, in particolare mantenendo aggiornato il proprio indirizzo presso i registri ufficiali, soprattutto quando sono a conoscenza dell'imminenza di una decisione.
Applicazione al caso concreto
La società ricorrente, A.________ SA, sostiene che il suo caso sia di particolare importanza poiché la decisione della Corte dei reclami violerebbe principi procedurali elementari, ovvero il suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.) e la garanzia di accesso al giudice (art. 29a Cost.). Essa sostiene che la notifica del 7 aprile 2025 non fosse valida, poiché l'autorità mittente sapeva che non era stata ricevuta. Ritiene che l'autorità avrebbe dovuto procedere a una notifica tramite pubblicazione ufficiale.
Il Tribunale federale respinge tale argomentazione. Ritiene che la ricorrente si limiti a contestare l'apprezzamento dei fatti e l'applicazione del diritto da parte dell'istanza precedente, senza sollevare una vera questione giuridica di principio. Il Tribunale federale convalida il ragionamento della Corte dei reclami:
- Il mancato recapito della notifica è direttamente imputabile alla negligenza della ricorrente, che ha omesso di comunicare il proprio cambio di sede sociale pur essendo parte in una procedura di sequestro dal 2016.
- In virtù del principio della buona fede, la ricorrente aveva il dovere di rimanere reperibile. Non avendolo fatto, deve sopportare le conseguenze della sua mancanza di diligenza.
- Il Ministero pubblico non aveva l'obbligo di condurre ricerche approfondite per ritrovare il nuovo indirizzo della società, né di procedere a una notifica tramite pubblicazione. Ha agito correttamente tentando la notifica all'indirizzo ufficiale e informando il registro di commercio dell'assenza di domicilio.
Il Tribunale federale conclude che le questioni sollevate dalla ricorrente, ovvero la validità di una notifica fallita per colpa del destinatario, sono già state risolte dalla giurisprudenza e non presentano il carattere di particolare importanza richiesto dall'art. 84 LTF. Nemmeno la lunga durata della procedura di sequestro è sufficiente a conferire al caso tale importanza.
Esito
Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile, poiché la condizione del "caso di particolare importanza" ai sensi dell'art. 84 LTF non è soddisfatta. Le spese giudiziarie, fissate a CHF 2'000.–, sono poste a carico della ricorrente, A.________ SA. La domanda di effetto sospensivo, concessa in via provvisoria, diviene priva di oggetto.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
