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RR.2026.68 - Assistenza giudiziaria, rilevanza potenziale e segreto professionale

24 September 2026

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TPF, 11.08.2026, RR.2026.68

Fatti

La Procura di Milano (Italia) sta conducendo un procedimento penale per truffa aggravata e riciclaggio di denaro nei confronti di B. e C.

Sono accusati di aver ingannato F., un'ereditiera, riguardo all'effettiva consistenza del patrimonio ereditario del padre, facendole credere all'esistenza di ingenti debiti fiscali e giudiziari.

Tale manovra l'avrebbe indotta a firmare una transazione svantaggiosa, causando un danno di almeno 10 milioni di euro.

I fondi di origine criminale sarebbero stati successivamente reinvestiti tramite diverse società schermo, in particolare in Svizzera (Fatto A).

‍In tale contesto, le autorità italiane hanno inviato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria avente per oggetto, tra l'altro, la perquisizione dei locali della società A. SA a Lugano e il sequestro di documenti.

A. SA è diventata il nuovo trustee di alcuni trust precedentemente gestiti da una società legata a uno degli imputati (Fatti B, C).

Il Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP-TI), in qualità di autorità di esecuzione, ha proceduto alla perquisizione e al sequestro di documenti cartacei e informatici il 5 marzo 2026.

Con decisione di chiusura del 28 aprile 2026, il MP-TI ha ordinato la trasmissione dell'intera documentazione sequestrata alle autorità italiane (Fatti C, D).

Il 28 maggio 2026, A. SA (di seguito: la ricorrente) ha presentato ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro tale decisione, chiedendone l'annullamento.

La ricorrente eccepisce principalmente una violazione del principio di proporzionalità e la tutela del segreto professionale dell'avvocato e del segreto bancario (Fatto E).

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Diritto

L'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Italia è disciplinata dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria (CEAG) e da vari accordi bilaterali, integrati sussidiariamente dal diritto svizzero (AIMP) (consid. 1.2).

Il principio di proporzionalità richiede un nesso di connessione tra i documenti richiesti e l'indagine estera.

Tuttavia, la valutazione dell'utilità delle informazioni spetta in linea di principio all'autorità richiedente.

Un rifiuto è possibile solo se i documenti sono manifestamente inidonei a far progredire l'indagine (nessuna "pesca di informazioni") (consid. 2.1.1).

La giurisprudenza applica il criterio della pertinenza potenziale: la consegna è esclusa unicamente per i mezzi di prova che sono certamente privi di pertinenza per il procedimento estero.

Nei casi di riciclaggio, la trasmissione dell'intera documentazione è generalmente necessaria per ricostruire i flussi finanziari.

L'assistenza giudiziaria mira anche a raccogliere prove a discarico (consid. 2.1.1).

La tutela del segreto professionale dell'avvocato (art. 171 CPP) copre solo l'attività tipica dell'avvocato (consulenza giuridica, rappresentanza in giudizio).

Le attività di gestione patrimoniale, di gestione di affari o di membro di consiglio di amministrazione non sono protette da tale segreto (consid. 2.1.2).

Il segreto bancario (compreso quello dei gestori patrimoniali secondo l'art. 69 LIsFi) non costituisce un ostacolo all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale quando le relative condizioni sono soddisfatte (consid. 2.2).

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Applicazione al caso concreto

La ricorrente, in quanto società perquisita, ha legittimazione a ricorrere (consid. 1.5).

‍La Corte respinge il motivo di ricorso relativo alla violazione del principio di proporzionalità.

La ricorrente è diventata il nuovo trustee di trust precedentemente gestiti da una società legata a uno degli imputati.

Questo solo fatto stabilisce la pertinenza potenziale della documentazione sequestrata per l'indagine italiana, che mira a ricostruire flussi finanziari complessi.

La selezione dei dati informatici è stata effettuata mediante parole chiave legate alle persone e alle società coinvolte, conformemente alla prassi.

La trasmissione dell'insieme dei documenti si giustifica per consentire agli inquirenti di comprendere l'intero meccanismo delittuoso e di identificare eventuali altri complici (consid. 2.2).

La Corte respinge inoltre il richiamo al segreto professionale dell'avvocato.

I documenti che menzionano avvocati riguardano esclusivamente la gestione di trust.

Tale attività, di natura commerciale e che potrebbe essere esercitata da un semplice fiduciario, non rientra nell'attività tipica dell'avvocato e non è pertanto protetta dal segreto professionale (consid. 2.2).

Infine, il segreto degli istituti finanziari (art. 69 LIsFi) invocato dalla ricorrente non è opponibile all'assistenza giudiziaria.

La trasmissione dei documenti in questione (atti di modifica di trust, risoluzioni, ecc.) è dunque ammissibile (consid. 2.2).

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Esito

La Corte dei reclami penali respinge il ricorso (Dispositivo 1).

La decisione di chiusura del MP-TI è confermata e la trasmissione dei documenti sequestrati alle autorità italiane è autorizzata (consid. 3).

Le spese giudiziarie, fissate a 5'000 CHF, sono poste a carico della ricorrente (Dispositivo 2).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni