
TF, 24.08.2026, 7B_139/2026
Fatti
Il ricorrente, già condannato più volte in particolare per infrazioni alla LStup e alla LEI, è stato fermato il 18 novembre 2025 mentre era soggetto a divieti di ingresso a Ginevra e in Svizzera. L'11 dicembre 2025 ha inoltre venduto una pallina di cocaina a un agente di polizia che agiva nell'ambito di un'operazione contro il traffico di stupefacenti. In ciascuno dei procedimenti aperti a seguito di tali fatti, il Ministero pubblico ha ordinato, il 19 novembre e il 12 dicembre 2025, la «creazione» del profilo DNA del ricorrente sulla base dell'art. 255 cpv. 1bis CPP, al fine di chiarire eventuali infrazioni passate alla LStup. La Camera penale di ricorso ha confermato entrambe le ordinanze. Il ricorrente si è rivolto al Tribunale federale chiedendo in particolare il loro annullamento e la cancellazione dei profili appena registrati. Le cause sono riunite a causa della loro connessione (consid. 1, 2.1-2.7).
Diritto
Il Tribunale federale ricorda che occorre distinguere tra il prelievo di un campione di DNA, la sua analisi per stabilire un profilo, e la semplice registrazione amministrativa a posteriori di un profilo già esistente nel CODIS sotto un nuovo numero PCN. Quando un profilo è già disponibile e scientificamente utilizzabile, una nuova procedura può portare alla sua ri-registrazione senza necessità di un nuovo prelievo o di una nuova analisi (consid. 4.2.1-4.2.3).
La creazione, la conservazione e la ri-registrazione di un profilo DNA costituiscono violazioni del diritto all'autodeterminazione informativa garantito dagli art. 13 cpv. 2 Cost. e 8 CEDU. Ogni misura deve quindi basarsi su una base legale, perseguire un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità, ovvero essere idonea, necessaria e ragionevolmente esigibile. L'art. 255 cpv. 1bis CPP consente di stabilire un profilo DNA quando indizi concreti lasciano presumere che l'imputato possa aver commesso altri crimini o delitti. I termini di conservazione e cancellazione sono tuttavia disciplinati dagli art. 16 e segg. della legge sui profili del DNA (consid. 5.1.1-5.2).
Applicazione al caso concreto
Nella fattispecie, non è stato prelevato alcun nuovo campione e non è stato materialmente stabilito alcun nuovo profilo. Le ordinanze impugnate miravano unicamente a ri-registrare il profilo esistente nel CODIS, a collegarlo ai nuovi procedimenti e, potenzialmente, a prolungarne la durata di conservazione (consid. 4.3).
Il ricorrente non contestava né l'esistenza degli indizi concreti richiesti dall'art. 255 cpv. 1bis CPP né l'interesse pubblico a chiarire infrazioni passate. La questione decisiva riguardava la proporzionalità. Tuttavia, il suo profilo DNA doveva già essere conservato almeno fino al 2044 o 2045, tenuto conto delle sue condanne precedenti e del termine di vent'anni previsto dall'art. 16 cpv. 2 lett. b della legge sui profili del DNA. Le nuove registrazioni avrebbero quindi potuto prolungare tale durata solo in determinate ipotesi future di condanna (consid. 5.3-5.5.1).
Il Tribunale federale rileva soprattutto che il profilo rimaneva utilizzabile per quasi vent'anni, una durata superiore ai termini di prescrizione di dieci o quindici anni applicabili alle infrazioni alla LStup ipotizzate. Una semplice consultazione del CODIS era quindi sufficiente per consentire qualsiasi utile confronto futuro. L'eventuale prolungamento supplementare non apportava dunque alcun vantaggio concreto significativo al perseguimento penale, mentre rafforzava la violazione della sfera privata del ricorrente. Le misure erano di conseguenza sproporzionate (consid. 5.5.2-5.5.3).
Problematica
I ricorsi sono accolti. Le ordinanze del 19 novembre e del 12 dicembre 2025 sono annullate e ogni profilo registrato in tali occasioni deve essere cancellato dal CODIS. Non vengono prelevate spese giudiziarie e al ricorrente viene riconosciuta un'indennità per ripetibili di 3'000 franchi (consid. 5.6, 6).