
TPF, 25.06.2026, RR.2025.183
Fatti
L'autorità fiscale di Monaco (Germania) ha avviato un procedimento penale nei confronti di A. per diverse violazioni fiscali.
In tale contesto, il 25 ottobre 2024 le autorità tedesche hanno trasmesso alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria.
Tale richiesta mirava in particolare a ottenere la perquisizione del domicilio di A. e dei locali della sua società, A. GmbH, e sollecitava la presenza di investigatori fiscali tedeschi durante tali operazioni (Fatti, pag. 2).
Il 1° ottobre 2025, il Ministero pubblico del Cantone di Zugo, in qualità di autorità di esecuzione, ha emesso una decisione di entrata in materia e una decisione interlocutoria.
Ha ordinato le perquisizioni e autorizzato la presenza dell'investigatore fiscale tedesco B., a condizione che quest'ultimo si impegnasse per iscritto a non utilizzare le informazioni ottenute prima della chiusura definitiva della procedura di assistenza giudiziaria (Fatti, pag. 2).
Il 17 novembre 2025, i due investigatori tedeschi designati, B. e C., hanno firmato dichiarazioni di garanzia in tal senso.
Il 18 novembre 2025 hanno avuto luogo le perquisizioni.
Secondo i verbali, gli investigatori tedeschi erano presenti ma non hanno partecipato attivamente alle perquisizioni a seguito dell'opposizione della moglie di A. (Fatti, pag. 2-3).
Il 26 novembre 2025, A. e la sua società A. GmbH (di seguito: i ricorrenti) hanno presentato ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Contestano la decisione che autorizza la presenza di agenti stranieri, i mandati di perquisizione e lo svolgimento delle operazioni, sostenendo che gli agenti tedeschi avrebbero fotografato documenti con i propri telefoni cellulari.
Chiedono in particolare l'annullamento della decisione che autorizza la presenza degli agenti e l'accertamento dell'illiceità dei loro atti (Fatti, pag. 3).
Diritto
L'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e la Germania è disciplinata dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria (CEAG) e da vari accordi bilaterali e multilaterali.
Il diritto interno, in particolare la legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), si applica in via sussidiaria (consid., pag. 4-5).
In linea di principio, un ricorso è possibile solo contro la decisione di chiusura che pone fine alla procedura di assistenza giudiziaria (art. 80e cpv. 1 AIMP).
Un ricorso separato contro una decisione incidentale è ammissibile solo in via eccezionale, in particolare se causa un pregiudizio immediato e irreparabile (art. 80e cpv. 2 AIMP) (consid., pag. 5-6).
La presenza di persone che partecipano al procedimento estero (agenti, periti) durante l'esecuzione di atti di assistenza giudiziaria costituisce una decisione incidentale che può essere impugnata separatamente solo se causa un tale pregiudizio (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP) (consid., pag. 6).
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la semplice presenza di agenti stranieri non causa, di regola, un pregiudizio immediato e irreparabile.
Un tale pregiudizio è ammesso solo se sussiste il rischio che informazioni segrete vengano comunicate e utilizzate prematuramente nel procedimento estero, ancor prima che la decisione sulla concessione dell'assistenza sia definitiva (art. 65a cpv. 3 AIMP) (consid., pag. 7).
Tale rischio è escluso se l'autorità di esecuzione svizzera adotta le precauzioni appropriate.
La misura usuale e sufficiente consiste nell'esigere dagli agenti stranieri l'impegno scritto a non utilizzare le informazioni raccolte prima della conclusione del procedimento di assistenza in Svizzera
In virtù del principio di fiducia tra Stati, si deve presumere che tale impegno sarà rispettato (consid., pag. 7-8).
Applicazione al caso concreto
I ricorrenti contestano diverse decisioni incidentali, tra cui quella che autorizza la presenza degli agenti tedeschi.
Affinché il loro ricorso sia ammissibile in questa fase, devono dimostrare l'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile (consid., pag. 6).
La Corte rileva che l'autorità di esecuzione ha adottato le precauzioni richieste dalla giurisprudenza.
I due agenti tedeschi presenti, B. e C., hanno firmato dichiarazioni di garanzia con le quali si sono impegnati a non utilizzare le informazioni ottenute prima della fine del procedimento.
Tali garanzie scritte sono sufficienti a escludere il rischio di un utilizzo prematuro delle informazioni e, di conseguenza, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (consid., pag. 7-8).
Il fatto che l'agente C. non sia stato menzionato nominativamente nella decisione iniziale che autorizzava la presenza non cambia nulla a questa conclusione, dato che anche lui ha firmato una dichiarazione di garanzia.
Anche le fotografie che i ricorrenti sostengono siano state scattate dagli agenti tedeschi sarebbero coperte da tale impegno di non utilizzo (consid., pag. 8).
Poiché i ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile, la condizione di ammissibilità del ricorso contro le decisioni incidentali non è soddisfatta (consid., p. 8).
Esito
La Corte dei reclami non entra nel merito del ricorso (Dispositivo 1).
Le spese giudiziarie, fissate a 3’000 CHF, sono poste a carico dei ricorrenti in solido (Dispositivo 2).