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RR.2026.97 - Estradizione, processo in contumacia e diritto a un nuovo processo

22 September 2026

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TPF, 03.09.2026, RR.2026.97

Fatti

Il 18 marzo 2026, il Ministero della giustizia italiano ha richiesto alla Svizzera l'estradizione di A. ai fini dell'esecuzione di una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione.

Tale pena è stata inflitta dal Tribunale di Roma il 24 marzo 2023 per bancarotta fraudolenta e altri reati (Fatto A).

A. è stato arrestato nel Cantone Ticino il 2 aprile 2026 sulla base di un mandato di arresto ai fini di estradizione emesso dall'Ufficio federale di giustizia (UFG).

Durante l'interrogatorio, si è opposto all'estradizione con procedura semplificata (Fatto B).

Con decisione del 24 giugno 2026, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. per i capi d'imputazione relativi alla bancarotta fraudolenta, negandola per un altro capo d'imputazione (Fatto G).

Il 22 luglio 2026, A. (di seguito: il ricorrente) ha presentato ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la decisione di estradizione.

Chiede in via principale l'annullamento della stessa, invocando in particolare una violazione dei diritti della difesa nel procedimento italiano (Fatto M).

Diritto

L'estradizione tra la Svizzera e l'Italia è disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr) e dai suoi protocolli, nonché dagli accordi di Schengen.

Il diritto interno, in particolare la legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), si applica in via sussidiaria o qualora risulti più favorevole (consid. 1.2).

Una richiesta di cooperazione può essere dichiarata irricevibile qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il procedimento all'estero non rispetti i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) o presenti altre gravi carenze (art. 2 AIMP) (consid. 2.1).

Quando l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una pena pronunciata in contumacia (in assenza dell'imputato), lo Stato richiesto può rifiutarla se non sono stati rispettati i diritti minimi della difesa.

Tuttavia, l'estradizione sarà concessa se lo Stato richiedente offre garanzie sufficienti per assicurare alla persona estradata il diritto a un nuovo processo che tuteli i diritti della difesa (art. 3 del 2° Protocollo addizionale alla CEEstr).

Il giudice dell'assistenza giudiziaria non riesamina il merito delle decisioni straniere, salvo in caso di violazioni gravi e manifeste dei diritti fondamentali (consid. 2.1).

L'estradizione può essere rifiutata se la Svizzera può assumere il perseguimento o l'esecuzione della pena e se ciò appare opportuno per il reinserimento sociale della persona (art. 37 cpv. 1 AIMP).

Tuttavia, tale disposizione non è opponibile all'Italia, poiché la CEEstr non contiene una norma analoga.

Inoltre, l'ingerenza nella vita familiare è una conseguenza intrinseca e accettabile dell'estradizione, salvo circostanze eccezionali (art. 8 CEDU) (consid. 3.2, 3.3).

Applicazione al caso concreto

Il ricorrente sostiene che il procedimento italiano abbia violato i suoi diritti di difesa, poiché il suo appello è stato dichiarato inammissibile per un motivo puramente formale (assenza di un mandato specifico per ricorrere in appello, richiesto da una nuova legge) (consid. 2.1).

La Corte respinge tale doglianza.

Il ricorrente era rappresentato da un avvocato di fiducia in Italia e ha potuto avvalersi delle vie di ricorso ordinarie.

L'inammissibilità del suo appello deriva dall'applicazione di una norma procedurale in vigore al momento della sentenza.

Non spetta al giudice svizzero dell'assistenza giudiziaria pronunciarsi sulla pertinenza del diritto procedurale straniero o riesaminare il merito delle decisioni italiane, in assenza di una violazione grave e manifesta dei diritti della difesa, il che non è il caso di specie.

Di conseguenza, non vi è motivo di subordinare l'estradizione alla garanzia di un nuovo processo (consid. 2.2).

Il ricorrente invoca inoltre i suoi stretti legami con la Svizzera (residenza dal 2014, famiglia, permesso C) per chiedere l'esecuzione della pena in Svizzera ai sensi dell'art. 37 AIMP (consid. 3.1).

La Corte respinge tale argomento.

Da un lato, l'art. 37 AIMP non è applicabile nelle relazioni con l'Italia.

D'altro lato, l'Italia non ha chiesto alla Svizzera di eseguire la pena al suo posto.

Enfin, les liens familiaux du recourant ne constituent pas une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le refus de l'extradition au sens de l'art. 8 CEDH (consid. 3.4).

Le recourant conteste en outre la double incrimination pour l'un des chefs d'accusation relatifs à la banqueroute.

La Cour considère que les faits décrits (tenue d'une comptabilité incomplète empêchant la reconstitution du patrimoine) sont punissables selon le droit suisse à titre de gestion fautive (art. 165 CP) et d'omission de tenir une comptabilité (art. 166 CP).

La condition de la double incrimination est dès lors remplie (consid. 4.1, 4.2).

Issue

La Cour des plaintes rejette le recours (consid. 6).

La décision de l'OFJ d'accorder l'extradition de A. à l'Italie est confirmée (consid. 6).

Les frais judiciaires, fixés à 3'000 CHF, sont mis à la charge du recourant (Dispositif 3).

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni