
TF, 24.08.2026, 7B_642/2025
Fatti
Il ricorrente, già condannato nel 2024 per un'infrazione alla LStup, è stato fermato più volte nel 2025 a Ginevra, in particolare in possesso di cocaina e somme di denaro contante. A seguito di un primo decreto del 16 marzo 2025, il suo profilo DNA è stato stabilito sulla base dell'art. 255 cpv. 1bis CPP al fine di chiarire eventuali infrazioni alla LStup ancora ignote. Il Ministero pubblico ha successivamente emesso tre nuovi decreti, il 5 maggio, il 28 maggio e il 20 agosto 2025, intitolati "allestimento del profilo DNA". La Camera penale di ricorso li ha confermati. Il ricorrente si è rivolto al Tribunale federale, chiedendone in particolare l'annullamento e la cancellazione del suo profilo. Le tre cause sono riunite a causa del loro oggetto e dei motivi di ricorso identici (consid. 1, 2.3-2.7).
Diritto
Il Tribunale federale distingue il prelievo di un campione di DNA, l'analisi che permette di stabilire il profilo e la registrazione amministrativa di un profilo già esistente nel CODIS sotto un nuovo numero PCN. Quando esiste già un profilo completo di qualità sufficiente, un nuovo procedimento penale può portare alla sua registrazione sotto un nuovo PCN senza necessità di un nuovo prelievo o di una nuova analisi (consid. 3.2.1-3.2.3).
L'allestimento e la conservazione di un profilo DNA costituiscono una violazione del diritto all'autodeterminazione informativa garantito dagli art. 13 cpv. 2 Cost. e 8 CEDU. Una nuova registrazione costituisce anch'essa una violazione, poiché estende l'uso del profilo e può prolungarne la durata di conservazione. Tale misura deve quindi basarsi su una base legale, perseguire un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità. L'art. 255 cpv. 1bis CPP consente l'allestimento di un profilo quando esistono indizi concreti che l'imputato possa aver commesso altri crimini o delitti ancora ignoti. Un allestimento sistematico basato unicamente sul fatto che una persona sia oggetto di un procedimento penale rimane illecito (consid. 4.3.1-4.4).
Applicazione al caso concreto
I decreti impugnati non hanno comportato né un nuovo prelievo né una nuova analisi: il profilo esistente è stato unicamente registrato nuovamente e collegato ai nuovi procedimenti penali, facendo così decorrere nuovi termini di cancellazione. Tale procedura può essere fondata sull'art. 255 cpv. 1bis CPP a condizione che i suoi requisiti siano esaminati concretamente per ogni nuovo procedimento (consid. 3.3, 4.5.1).
Queste condizioni sono soddisfatte. Il ricorrente aveva precedenti in materia di stupefacenti ed era stato fermato più volte in luoghi noti per lo spaccio, in particolare in possesso di cocaina e ingenti somme di denaro. Tali circostanze costituivano indizi concreti che potesse essere coinvolto in altre infrazioni alla LStup. Le infrazioni suscettibili di essere chiarite presentavano inoltre una gravità sufficiente, poiché il traffico di cocaina lede la salute pubblica e beni giuridici essenziali. Le misure erano idonee e necessarie per evitare la cancellazione prematura di un mezzo di prova suscettibile di permettere il chiarimento di infrazioni ancora ignote (consid. 4.5.2-4.5.7).
Questione
La nuova registrazione di un profilo DNA già esistente è ammissibile quando si basa su un esame individualizzato delle condizioni di cui all'art. 255 cpv. 1bis CPP e rispetta il principio di proporzionalità. Nel caso di specie, non è stata riscontrata alcuna violazione della libertà personale, della protezione dei dati o della vita privata. I ricorsi sono respinti nella misura in cui sono ammissibili; al ricorrente è concesso il gratuito patrocinio. (consid. 4.5.8-5)