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2C_463/2026 - Assistenza amministrativa fiscale, restrizione del diritto di consultare il fascicolo e assenza di questione giuridica di principio

18 September 2026

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TF, 24.08.2026, 2C_463/2026

Fatti

Il 3 maggio 2021, l'autorità fiscale israeliana ha inviato all'AFC una richiesta di assistenza amministrativa basata sulla MAC riguardante A.________ e altre tredici persone legate a un rapporto bancario presso P.________ AG. Alcune parti della richiesta erano oscurate per motivi di riservatezza. Con lettera del 29 aprile 2025, l'AFC ha tuttavia comunicato agli interessati il contenuto essenziale dei passaggi oscurati (consid. 1.2-1.3.2).

Con decisione finale del 26 giugno 2025, l'AFC ha concesso l'assistenza e ordinato la trasmissione delle informazioni. Gli interessati hanno presentato ricorso al TAF invocando in particolare una violazione del loro diritto di consultare gli atti e del loro diritto di essere sentiti. Il TAF ha respinto il ricorso, ritenendo che le informazioni comunicate consentissero una difesa effettiva. Hanno quindi adito il TF (consid. 1-1.3.2).

Diritto

In materia di assistenza amministrativa fiscale, il ricorso al TF è ammissibile, secondo l'art. 84a LTF, solo se la causa solleva una questione giuridica di principio o costituisce un caso particolarmente importante. Una questione di principio sussiste in particolare quando è necessario un chiarimento da parte del TF per orientare la prassi o risolvere una problematica nuova di importanza generale. Una semplice contestazione dell'applicazione del diritto al caso concreto non è sufficiente (consid. 1.1).

Secondo l'art. 28 PA, quando una parte non ha accesso a un documento, l'autorità può avvalersene a suo discapito solo se le comunica il contenuto essenziale e le consente di esprimersi nonché di offrire controprove. Il criterio decisivo è stabilire se la persona interessata possa comunque far valere efficacemente il proprio punto di vista. L'estensione delle informazioni da comunicare dipende quindi dalle circostanze concrete (consid. 1.3-1.3.1).

Una restrizione della consultazione degli atti può essere giustificata anche da importanti interessi pubblici, in particolare la protezione delle relazioni internazionali. Le indicazioni di riservatezza fornite dallo Stato richiedente sono valutate alla luce del principio della buona fede nel diritto internazionale (consid. 1.3.3).

Applicazione al caso concreto

I ricorrenti chiedevano al TF di stabilire quali informazioni minime debbano essere comunicate quando la richiesta di assistenza è ampiamente oscurata. Il TF ritiene tuttavia che tale questione sia già coperta dalla giurisprudenza relativa all'art. 28 PA: occorre esaminare concretamente se le informazioni ricevute consentano una difesa effettiva (consid. 1.2-1.3.1).

Nella fattispecie, il TAF aveva confrontato la lettera del 29 aprile 2025 con la richiesta israeliana e constatato che l'AFC ne aveva correttamente comunicato il contenuto essenziale. I ricorrenti avevano inoltre potuto prendere posizione e offrire mezzi di prova. Non hanno dimostrato in che modo gli elementi mancanti avrebbero impedito loro di contestare efficacemente l'assistenza (consid. 1.3.2).

La ponderazione tra il loro interesse a consultare l'integralità del fascicolo e l'interesse pubblico a preservare la riservatezza e le relazioni con Israele rientra parimenti nell'applicazione del diritto al caso concreto. Non solleva pertanto alcuna questione giuridica di principio (consid. 1.3.3-1.3.4).

Esito

Il TF dichiara il ricorso inammissibile, in mancanza di una questione giuridica di principio ai sensi dell'art. 84a LTF. Non esamina quindi nel merito se l'assistenza amministrativa fosse giustificata. Le spese giudiziarie di CHF 5'000 sono poste solidalmente a carico dei ricorrenti (consid. 1.3.4 e 2).

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni