
TPF, 24.10.2025, RR.2025.78 + RR.2025.92, RP.2025.38
Fatti
Il 7 novembre 2024, l'Albania ha richiesto alla Svizzera l'estradizione del proprio cittadino, A., sulla base di un mandato d'arresto del Tribunale speciale di primo grado contro la corruzione e la criminalità organizzata di Tirana. Ad A. viene contestata la partecipazione alla pianificazione di un omicidio, in particolare per aver creato le condizioni materiali per la sua esecuzione, nonché la partecipazione a un gruppo criminale strutturato.
L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emesso un mandato d'arresto ai fini di estradizione il 6 marzo 2025 nei confronti di A., che stava già scontando una pena in Svizzera per altri reati. Durante l'audizione, A. si è opposto all'estradizione, invocando un pericolo per la propria vita e una totale mancanza di fiducia nello Stato albanese, che ritiene responsabile dell'assassinio di suo padre e di due dei suoi fratelli.
Con decisione del 26 maggio 2025, l'UFG ha concesso l'estradizione. Tuttavia, avendo A.________ sollevato l'eccezione di reato politico, l'UFG ha adito, conformemente alla legge, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) affinché si pronunciasse in merito. Parallelamente, A.________ ha presentato ricorso al TPF contro la decisione di estradizione dell'UFG. La Corte dei reclami penali ha riunito i due procedimenti per connessione.
Diritto
La Corte ricorda che le relazioni di estradizione tra la Svizzera e l'Albania sono disciplinate dalla Convenzione europea di estradizione (CEE) e, sussidiariamente, dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
- Competenza e procedura: L'UFG decide sulle richieste di estradizione (art. 55 cpv. 1 AIMP). Tuttavia, quando la persona perseguita invoca il carattere politico del reato, la competenza a decidere su tale eccezione spetta in prima istanza alla Corte dei reclami penali del TPF (art. 55 cpv. 2 AIMP). La decisione di estradizione dell'UFG può essere impugnata dinanzi alla medesima Corte.
- Doppia incriminazione: L'estradizione è concessa solo se i fatti descritti nella richiesta sono punibili secondo il diritto di entrambi gli Stati (art. 2 n. 1 CEE). L'autorità richiesta (svizzera) è vincolata dall'esposizione dei fatti dello Stato richiedente, a meno che questa non contenga errori, lacune o contraddizioni manifeste. Essa non esamina né la colpevolezza né le prove, ma verifica se i fatti, così come descritti, costituirebbero un reato secondo il diritto svizzero (principio della doppia incriminazione astratta). Nel diritto svizzero, gli atti preparatori finalizzati a un omicidio sono punibili (art. 260bis CP).
- Prova di alibi: Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare la propria assenza dal luogo del reato (alibi), vengono effettuate le relative verifiche. La giurisprudenza richiede tuttavia una prova "liquida", ovvero immediata e che non necessiti di indagini complesse. Non spetta alle autorità svizzere procedere a una valutazione delle prove o a un'istruttoria approfondita al riguardo.
- Eccezione di reato politico: L'estradizione è negata se l'infrazione è considerata politica o se sussistono seri motivi per ritenere che la richiesta sia finalizzata a perseguire o punire una persona a causa delle sue opinioni politiche, della sua razza, della sua religione, ecc. (art. 3 CEExtr ; art. 2 lett. b e c EIMP). La persona estradabile deve rendere verosimile l'esistenza di rischi seri e oggettivi, dimostrando che il procedimento penale è solo un pretesto. Il timore di ritorsioni da parte di terzi (e non dello Stato) non costituisce un ostacolo all'estradizione. Il principio di fiducia presuppone che uno Stato parte della CEDU, come l'Albania, rispetti i propri impegni internazionali.
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami ha esaminato e respinto tutti gli argomenti del ricorrente.
- Sulla doppia incriminazione e i vizi procedurali: Il ricorrente sosteneva che i fatti fossero descritti in modo confuso e contraddittorio, in particolare l'accusa di collaborazione con il presunto mandante dell'omicidio del proprio fratello. Affermava che gli atti contestati costituirebbero, secondo il diritto svizzero, solo un tentativo di complicità non punibile. La Corte ha ritenuto che l'esposizione dei fatti fosse sufficientemente precisa per l'esame dell'estradizione. Le contraddizioni addotte attengono alla valutazione delle prove, che è di competenza dei tribunali albanesi. Sotto il profilo giuridico, i fatti descritti, ovvero localizzare la vittima per conto degli esecutori nell'ambito di un piano comune, non costituiscono una semplice complicità, ma integrano chiaramente gli estremi degli atti preparatori punibili ai sensi dell'art. 260bis del Codice penale svizzero. La condizione della doppia incriminazione è dunque soddisfatta.
- Sulla prova dell'alibi: Il ricorrente sosteneva di trovarsi a una cerimonia funebre per il fratello al momento dei fatti, producendo dichiarazioni notarili di familiari. La Corte ha ritenuto che tali elementi non costituissero una prova dell'alibi "liquida" ai sensi della giurisprudenza. Le testimonianze dei familiari e la richiesta di una verifica GPS avrebbero necessitato di un'istruttoria approfondita, che esula dall'ambito della procedura di estradizione. L'alibi non è stato quindi considerato provato.
- Sull'eccezione di reato politico: Il ricorrente ha sostenuto che il procedimento fosse politicamente motivato, a causa della presunta corruzione all'interno delle autorità albanesi e del pericolo per la sua vita. La Corte ha respinto tale argomento per diversi motivi. In primo luogo, le infrazioni contestate sono reati di diritto comune e non reati politici. In secondo luogo, il ricorrente non ha dimostrato in che modo il procedimento sarebbe un pretesto per sanzionarlo a causa delle sue opinioni politiche. In terzo luogo, il timore di ritorsioni da parte di terzi (gruppi criminali) non costituisce un motivo di rifiuto dell'estradizione. Infine, in virtù del principio di fiducia, la Corte presume che l'Albania rispetterà i diritti del ricorrente, tanto più che sono state fornite garanzie formali. Il ricorrente non ha apportato elementi concreti atti a ribaltare tale presunzione.
- Sul gratuito patrocinio: La richiesta di gratuito patrocinio è stata respinta poiché il ricorso e l'eccezione di reato politico erano, fin dall'inizio, privi di possibilità di successo.
Esito
La Corte dei reclami del Tribunale penale federale ha respinto l'eccezione di reato politico e il ricorso di A.________ contro la decisione di estradizione. L'estradizione del ricorrente verso l'Albania è stata giudicata ammissibile. Anche la richiesta di gratuito patrocinio è stata respinta e le spese processuali, fissate a 3'000 franchi, sono state poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
