
TPF, 04.05.2026, RR.2025.164
Fatti
L'Austria ha richiesto alla Svizzera l'estradizione di un cittadino turco, A., domiciliato in Svizzera, per l'esecuzione di una pena detentiva di otto mesi. Tale pena è stata inflitta dai tribunali austriaci nel 2012 e nel 2013 per reati di intralcio alla giustizia (favoreggiamento della fuga di un autore di tentato omicidio nel 2010) e lesioni personali (un pugno sferrato nel 2010). A. si è opposto all'estradizione.
L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ottenuto informazioni complementari dall'Austria, in particolare sulla prescrizione della pena, e ha successivamente autorizzato l'estradizione il 30 settembre 2025. A. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, invocando diversi motivi di rifiuto, tra cui una violazione del suo diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU).
Nel corso della procedura di ricorso, il 5 gennaio 2026, il Ministero federale austriaco della giustizia ha informato l'UFG del ritiro della domanda di estradizione. Tale evento ha reso priva di oggetto la procedura di ricorso, lasciando da risolvere unicamente la questione della ripartizione delle spese e delle ripetibili.
Diritto
La cooperazione in materia di estradizione tra la Svizzera e l'Austria è disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione (CEEst) e dai suoi protocolli, dall'Accordo di Schengen, nonché, in via sussidiaria, dalla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). (consid. 1.1, 1.2)
Quando una procedura di ricorso diviene priva di oggetto, ad esempio a causa del ritiro della domanda di estradizione, essa viene stralciata dal ruolo. Per statuire sulle spese e sulle ripetibili, il tribunale applica per analogia l'art. 72 della previgente legge federale di procedura civile (PC). Il tribunale deve quindi basarsi sull'esito probabile del processo se questo non fosse divenuto privo di oggetto. Le spese sono poste a carico della parte che verosimilmente sarebbe soccombente. (consid. 2.1, 2.2, 2.3)
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) può, in circostanze eccezionali, costituire un ostacolo all'estradizione. Tuttavia, la giurisprudenza è restrittiva: le ingerenze nella vita familiare derivanti da misure di perseguimento penale lecite, come l'esecuzione di una pena, sono in linea di principio ammissibili, a condizione che sia garantito il diritto di visita dei familiari. Solo circostanze familiari straordinarie possono giustificare un rifiuto di estradizione. (consid. 6.2.1, 6.2.2)
Applicazione al caso concreto
Essendo la procedura divenuta priva di oggetto a seguito del ritiro della domanda da parte dell'Austria, la Corte dei reclami penali non deve statuire nel merito dell'estradizione. Per l'attribuzione delle spese, procede a un esame sommario dell'esito probabile del ricorso. (consid. 2.1, 2.3)
La Corte esamina i motivi di ricorso dell'insorgente e conclude che sarebbero stati molto verosimilmente respinti:
- Sufficienza dei fatti : Il reclamo secondo cui la domanda di estradizione era troppo succinta è respinto. La domanda si basava su sentenze austriache dettagliate e motivate, contenenti tutti gli elementi necessari per esaminare la doppia incriminazione. (consid. 3.1, 3.2)
- Prescrizione : Il ricorrente contestava la sospensione della prescrizione della pena. La Corte ritiene che l'UFG potesse fare affidamento, in virtù del principio di affidamento, sulle assicurazioni delle autorità austriache secondo cui la prescrizione era stata sospesa poiché il ricorrente non risiedeva più in Austria, fatto confermato dallo stesso ricorrente. (consid. 4.1, 4.2)
- Diritto di essere sentito : Il ricorrente rimproverava all'UFG di non aver ripreso tutti i suoi argomenti nella decisione. La Corte ricorda che un'autorità è tenuta a pronunciarsi solo sugli aspetti determinanti, cosa che l'UFG ha fatto. (consid. 5.1, 5.2)
- Violazione dell'art. 8 CEDU : Il ricorrente invocava la sua buona integrazione in Svizzera, la sua situazione familiare (sposato, tre figli piccoli) e le drammatiche conseguenze finanziarie di un'estradizione. La Corte respinge tale argomento sottolineando che il ricorrente non ha sufficientemente comprovato le sue allegazioni (mancanza di prove sulla sua situazione finanziaria, sulle alternative di custodia dei figli, ecc.), venendo meno al suo dovere di collaborazione. Inoltre, le conseguenze invocate sono quelle abituali derivanti dall'esecuzione di una pena. Il ricorrente si è posto da solo in tale situazione lasciando l'Austria senza scontare la pena e fondando una famiglia in seguito. Infine, la pena è breve (otto mesi) e potrebbe essere scontata a Feldkirch, in prossimità del suo domicilio svizzero, consentendo visite familiari. Non sussistono pertanto "circostanze familiari
straordinarie" che giustifichino un rifiuto di estradizione. (consid. 6.1, 6.3.1, 6.3.2)
La Corte conclude che il ricorso sarebbe verosimilmente stato respinto integralmente se la domanda di estradizione non fosse stata ritirata. (consid. 7)
Esito
Il procedimento di ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di oggetto. (Dispositivo 1)
Tenuto conto del probabile esito del procedimento, che sarebbe stato sfavorevole al ricorrente, le spese giudiziarie, fissate in CHF 3'000.–, sono poste a suo carico. (consid. 8, Dispositivo 2)
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
