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2C_462/2026 - Assistenza amministrativa fiscale, misure cautelari e caso di particolare importanza

25 September 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 25.08.2026, 2C_462/2026

Fatti

Il 18 febbraio 2025, le autorità italiane hanno inviato all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una richiesta di assistenza amministrativa in materia fiscale riguardante la società E.________, sulla base della convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e l’Italia (CDI CH-IT) (fatto A).

Nell’ambito di tale procedura, la società A.________ AG, in qualità di rappresentante fiscale, ha chiesto all’AFC di riconoscerle la qualità di parte, di oscurare i nomi dei propri collaboratori e di sospendere la procedura (fatto A).

Con decisione del 12 giugno 2026, l’AFC ha negato ad A.________ AG la qualità di parte. Il 13 luglio 2026, A.________ AG e tre dei suoi collaboratori hanno presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo il riconoscimento della qualità di parte e, in via cautelare, che l’AFC fosse istruita a procedere agli oscuramenti richiesti prima di trasmettere le informazioni (fatto B.a).

Con decisione incidentale del 29 luglio 2026, il TAF ha respinto la domanda di misure cautelari. Ha ritenuto che le informazioni di cui era richiesto l’oscuramento (nomi dei rappresentanti fiscali) fossero verosimilmente pertinenti per l’indagine italiana, rendendo la domanda di misure cautelari destinata fin da subito all’insuccesso (fatto B.b).

A.________ AG e i suoi tre collaboratori (di seguito: i ricorrenti) hanno presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale decisione incidentale, chiedendone l’annullamento (fatto C).

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Diritto

In materia di assistenza amministrativa internazionale in ambito fiscale, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile solo se solleva una questione giuridica di principio o se si tratta di un caso particolarmente importante (art. 84a LTF) (consid. 1.2). Spetta alla parte ricorrente dimostrare in che modo sia soddisfatta una di tali condizioni (art. 42 cpv. 2 LTF) (consid. 1.2).

Una questione giuridica di principio sussiste se la decisione può fungere da guida per la prassi, in particolare per un gran numero di casi analoghi, o se si tratta di una questione nuova che necessita di un chiarimento da parte della massima istanza giudiziaria (consid. 1.2.1).

‍Un caso è particolarmente importante, tra l’altro, quando vi sono motivi per ritenere che siano stati violati principi procedurali fondamentali o che la procedura all’estero presenti gravi carenze (art. 84 cpv. 2 LTF). Tale condizione è interpretata in modo restrittivo (consid. 1.2.2).

Un ricorso contro una decisione incidentale (come il diniego di misure cautelari) è ammissibile solo se sarebbe ammissibile anche un ricorso contro la decisione finale nel merito (principio dell’unità della procedura) (consid. 1.1).

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Applicazione al caso concreto

I ricorrenti devono dimostrare che il loro ricorso contro la decisione incidentale del TAF solleva una questione di principio o costituisce un caso di particolare importanza (consid. 1.3).

Essi sostengono che si ponga una questione di principio, ovvero se il TAF possa rifiutare misure cautelari col rischio di rendere illusorio il diritto di ricorso nel merito (in merito alla qualità di parte e al diritto all'oscuramento) (consid. 1.3.1).

Il Tribunale federale respinge tale argomento. La questione di principio sollevata dai ricorrenti non riguarda la motivazione centrale del TAF, che ha respinto la richiesta di misure cautelari a causa della mancanza di probabilità di successo nel merito (verosimile pertinenza delle informazioni). I ricorrenti non formulano alcuna questione di principio su questo punto specifico della verosimile pertinenza dei nomi dei rappresentanti fiscali, che costituiva tuttavia il fulcro del ragionamento del TAF. Non vi è dunque alcuna questione di principio da dirimere (consid. 1.3.3).

I ricorrenti invocano inoltre l'esistenza di un caso di particolare importanza, a causa di una violazione del loro diritto di replica, poiché non hanno potuto esprimersi sulla presa di posizione dell'AFC prima che il TAF statuisse sulle misure cautelari (consid. 1.4).

Il Tribunale federale respinge anche questo argomento. Nell'ambito di una procedura di misure cautelari, che deve essere rapida, l'impossibilità di replicare non costituisce una violazione qualificata dei diritti della difesa tale da giustificare il riconoscimento di un caso di particolare importanza (consid. 1.4).

Non essendo soddisfatte le condizioni di ricevibilità di cui all'art. 84a LTF, il ricorso è inammissibile (consid. 3).

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Esito

Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso (dispositivo 1).

Le spese giudiziarie, fissate in 5'000 CHF, sono poste solidalmente a carico dei ricorrenti (dispositivo 2).

La richiesta dei ricorrenti volta a ottenere un'anonimizzazione estesa della sentenza è respinta, essendo ritenuta sufficiente l'anonimizzazione usuale per la pubblicazione su internet (dispositivo 3, consid. 2).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni