
TPF, 22.07.2026, RR.2026.58
Fatti
L'11 marzo 2026, il Ministero della Giustizia italiano ha emesso una richiesta di arresto ed estradizione nei confronti di A., cittadino italiano, tramite il Sistema d'informazione Schengen (SIS).
La richiesta mira all'esecuzione di una pena di cinque anni di reclusione inflitta dalla Corte d'appello di Brescia il 17 ottobre 2025 per atti sessuali con minori (fatti A).
A. è stato arrestato in Svizzera il 20 marzo 2026 e posto in detenzione preventiva ai fini dell'estradizione.
Si è opposto alla sua estradizione (fatto B).
Il 24 marzo 2026, l'Italia ha formalmente richiesto la sua estradizione (fatto D).
Con decisione del 23 aprile 2026, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha autorizzato l'estradizione di A. verso l'Italia (fatto F).
A. (di seguito: il ricorrente) ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
In via principale, chiede che l'estradizione sia negata.
In via subordinata, chiede che l'UFG solleciti all'Italia una richiesta di esecuzione della pena in Svizzera (art. 37 e 94 AIMP) o, in via ulteriormente subordinata, che ottenga dall'Italia garanzie individualizzate sulle sue future condizioni di detenzione (fatto G).
Diritto
L'estradizione tra la Svizzera e l'Italia è disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr) e da vari accordi complementari, nonché, in via sussidiaria, dalla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) (consid. 2.1 e 2.2).
L'estradizione può essere rifiutata se la Svizzera può farsi carico dell'esecuzione della pena straniera e se ciò appare opportuno per il reinserimento sociale della persona perseguita (art. 37 cpv. 1 AIMP).
Tuttavia, tale disposizione del diritto interno non è opponibile agli Stati parte della CEEstr, come l'Italia, poiché la convenzione non prevede una clausola di questo tipo (consid. 6.2).
Inoltre, l'esecuzione della pena in Svizzera (cosiddetta "esecuzione sostitutiva") presuppone una richiesta formale dello Stato di condanna (art. 94 cpv. 1 AIMP) (consid. 6.2).
L'estradizione deve essere rifiutata se la persona rischia di subire trattamenti inumani o degradanti contrari all'art. 3 CEDU (consid. 6.3).
In virtù del principio di fiducia, si presume che gli Stati parte della CEDU, come l'Italia, rispettino i propri obblighi.
La giurisprudenza del Tribunale federale ha già stabilito, nonostante le critiche sul sovraffollamento carcerario in Italia, che la situazione non giustifica di subordinare sistematicamente l'estradizione all'ottenimento di garanzie (consid. 6.4).
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) costituisce un ostacolo all'estradizione solo in casi del tutto eccezionali.
L'ingerenza nella vita familiare è una conseguenza intrinseca all'esecuzione di una pena.
Solo in presenza di circostanze familiari straordinarie (ad es. malattia grave di un familiare, situazione di dipendenza assoluta) l'estradizione potrebbe essere rifiutata (consid. 6.5.1 e 6.5.3).
Applicazione al caso concreto
Il ricorrente invoca l'art. 37 cpv. 1 AIMP e il suo diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU) per opporsi all'estradizione, sostenendo di essere ben integrato in Svizzera, dove risiede dal 2010 con la propria famiglia (consid. 6.1).
La Corte respinge tale argomento.
In primo luogo, l'art. 37 AIMP non è applicabile nei rapporti con l'Italia (consid. 6.2).
In secondo luogo, l'Italia non ha chiesto alla Svizzera di eseguire la pena al suo posto, condizione necessaria per un'esecuzione sostitutiva (consid. 6.2).
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 8 CEDU, la situazione familiare del ricorrente (vita in Svizzera con la compagna e la figlia) non presenta il carattere eccezionale richiesto dalla giurisprudenza per ostacolare l'estradizione (consid. 6.7).
La distanza geografica e le difficoltà nelle visite familiari sono conseguenze normali della detenzione e non sono sufficienti a costituire una violazione della convenzione (consid. 6.5.1 e 6.7).
Il ricorrente allega inoltre il rischio di condizioni di detenzione contrarie all'art. 3 CEDU in Italia e richiede garanzie individualizzate (consid. 6.1).
La Corte respinge anche questo motivo di ricorso.
Il ricorrente si limita ad affermazioni generiche sul sovraffollamento carcerario in Italia, senza dimostrare concretamente in che modo sarebbe personalmente esposto a un rischio reale di trattamento inumano o degradante (consid. 6.7).
In conformità alla giurisprudenza costante, non vi è motivo di esigere garanzie da parte dell'Italia nel caso di specie (consid. 6.4).
Esito
La Corte dei reclami penali respinge integralmente il ricorso (consid. 6.7).
La decisione dell'UFG che autorizza l'estradizione del ricorrente verso l'Italia è confermata (consid. 6.7).