
TPF, 31.08.2026, RR.2026.110
Fatti
Nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria avviata dall'Ucraina, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha, con decisione del 15 agosto 2025, delegato l'esecuzione della richiesta al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) (fatto, pag. 2).
Il 12 agosto 2026, A. ha chiesto all'UFG di riesaminare e revocare tale decisione di delega, sollecitando una decisione formale impugnabile (fatto, pag. 2).
Con lettera del 17 agosto 2026, l'UFG ha informato A. di non ravvisare alcun motivo per tornare sulla propria decisione di delega.
L'UFG ha precisato che la delega costituisce una misura di organizzazione interna rientrante nel suo potere di apprezzamento, che la procedura di assistenza era già in fase avanzata e che l'istanza di riesame non poteva essere utilizzata per aggirare l'assenza di una via di ricorso prevista dalla legge (fatto, pag. 2).
Il 20 agosto 2026, A. (di seguito: il ricorrente) ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro tale lettera dell'UFG, chiedendo in via principale l'annullamento della stessa e, in via subordinata, l'accertamento di un diniego di giustizia (fatto, pag. 2).
Diritto
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è l'autorità competente a conoscere dei ricorsi in materia di assistenza giudiziaria internazionale (consid., pag. 2).
Una decisione, ai sensi dell'art. 5 della legge sulla procedura amministrativa (PA), è un atto di un'autorità che, in un caso concreto, crea, modifica, annulla o accerta diritti o obblighi.
La qualificazione di un atto come decisione dipende dal suo contenuto materiale e dalla sua finalità giuridica, indipendentemente dalla sua denominazione formale (consid., pag. 2).
La legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) esclude espressamente qualsiasi via di ricorso contro determinate decisioni di natura organizzativa.
È questo il caso, in particolare, della decisione dell'UFG di trasmettere una richiesta di assistenza all'autorità di esecuzione competente (delega), che non può essere oggetto di ricorso (art. 78 cpv. 4 AIMP) (consid., pag. 3).
Allo stesso modo, la designazione dell'autorità incaricata di condurre la procedura non è soggetta a ricorso (art. 79 cpv. 4 AIMP) (consid., pag. 3).
Secondo la giurisprudenza, una decisione che rifiuta di riesaminare una decisione precedente è soggetta agli stessi mezzi di ricorso della decisione iniziale.
Di conseguenza, se la decisione iniziale non è impugnabile, non lo è nemmeno la decisione di rifiuto del riesame (consid., pag. 3).
Il gratuito patrocinio può essere negato se le conclusioni del ricorrente appaiono sin dall'inizio prive di fondamento (art. 65 cpv. 1 PA) (consid., pag. 4).
Applicazione al caso concreto
La Corte qualifica innanzitutto la lettera dell'UFG del 17 agosto 2026.
Pronunciandosi negativamente sulla domanda di riesame del ricorrente, l'UFG ha emesso un atto che, materialmente, è assimilabile a una decisione di rigetto (consid., pag. 3).
Tuttavia, tale decisione verte sul rifiuto di riesaminare una decisione di delega.
Orbene, la decisione di delega stessa è esplicitamente esclusa da qualsiasi ricorso ai sensi dell'art. 78 cpv. 4 AIMP (consid., pag. 3).
In applicazione della giurisprudenza, la decisione di rifiuto del riesame segue la sorte della decisione iniziale e non è pertanto, anch'essa, soggetta a ricorso (consid., pag. 3).
La Corte esamina in seguito, in via sussidiaria, la fondatezza del rifiuto dell'UFG.
Essa rileva che l'UFG ha correttamente esercitato il suo ampio potere di apprezzamento in materia di delega.
L'UFG ha giustificato il suo rifiuto di riesaminare la propria decisione con motivi pertinenti: la presenza del reato di riciclaggio di denaro nella domanda di assistenza giudiziaria giustificava la competenza del MPC, lo stadio avanzato della procedura ostava a un cambio di autorità di esecuzione per ragioni di celerità, e l'iniziativa del ricorrente mirava a eludere un'irricevibilità legale (consid., pag. 3-4).
L'UFG non ha dunque ecceduto il proprio potere di apprezzamento (consid., pag. 4).
Il ricorso è di conseguenza irricevibile e, a volerlo ritenere ricevibile, sarebbe in ogni caso infondato (consid., pag. 4).
Esito
Il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile (dispositivo 1).
Le istanze di effetto sospensivo e di congiunzione delle cause sono parimenti respinte (dispositivi 2 e 3).
Essendo il ricorso manifestamente infondato, le istanze di assistenza giudiziaria e di nomina di un difensore d'ufficio sono respinte (dispositivo 4).
Le spese giudiziarie di 500 CHF sono poste a carico del ricorrente (dispositivo 5).