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1C_452/2026 - Assistenza giudiziaria, caso di particolare importanza e pertinenza potenziale

26 September 2026

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TF, 02.09.2026, 1C_452/2026

Fatti

La Procura di Milano (Italia) sta conducendo un procedimento penale per truffa aggravata e riciclaggio di denaro nei confronti di B. e C.

Sono accusati di aver ingannato un'erede sulla reale consistenza del patrimonio ereditario del padre, inducendola a firmare una transazione svantaggiosa e causando un danno di almeno 10 milioni di euro.

I fondi di origine criminale sarebbero stati successivamente reinvestiti tramite diverse società schermo, in particolare in Svizzera (Fatto A).

In tale contesto, le autorità italiane hanno richiesto alla Svizzera la perquisizione dei locali della società A.________ SA, che aveva recentemente assunto la funzione di trustee per alcuni trust precedentemente gestiti da un'entità legata agli imputati.

‍Il Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP-TI), in qualità di autorità di esecuzione, ha proceduto alla perquisizione e al sequestro di documenti (Fatto A).

Con decisione di chiusura del 28 aprile 2026, il MP-TI ha ordinato la trasmissione di tutta la documentazione sequestrata alle autorità italiane.

Adita con un ricorso di A.________ SA, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ha confermato tale decisione con sentenza dell'11 agosto 2026.

Il TPF ha in particolare stabilito che la consegna dell'integralità dei documenti era giustificata dal criterio della pertinenza potenziale e che il segreto professionale dell'avvocato o il segreto bancario non vi ostavano (Fatto B).

A.________ SA (di seguito: la ricorrente) presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro la sentenza del TPF.

Chiede l'esclusione della trasmissione di alcuni documenti ritenuti non pertinenti o coperti dal segreto professionale (Fatto C).

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Diritto

In materia di assistenza giudiziaria internazionale in ambito penale, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile solo se concerne la comunicazione di informazioni rientranti nella sfera segreta e se si tratta di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF) (consid. 1.2).

‍Un caso è particolarmente importante, in particolare, quando vi sono motivi per ritenere che siano stati violati principi procedurali elementari o che la procedura all'estero presenti gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Questa condizione è interpretata in modo restrittivo e spetta alla parte ricorrente dimostrare in che modo essa sia soddisfatta (art. 42 cpv. 2 LTF) (consid. 1.2, 1.3).

Il principio di proporzionalità, in relazione a quello della pertinenza potenziale, non esclude un'ampia trasmissione di documenti, soprattutto nei casi di riciclaggio di denaro in cui è necessario ricostruire flussi finanziari complessi.

L'assistenza giudiziaria può essere estesa se ciò corrisponde ragionevolmente all'obiettivo della richiesta e consente di evitare richieste complementari (consid. 2.3).

Il segreto professionale dell'avvocato protegge solo l'attività tipica di consulenza e rappresentanza in giudizio.

La gestione patrimoniale o di trust, anche se effettuata da un avvocato, non è coperta (consid. 2.2, 2.4).

Il segreto degli istituti finanziari (art. 69 LIsFi), analogo al segreto bancario (art. 47 LBCR), non costituisce in linea di principio un ostacolo all'assistenza giudiziaria in materia penale (consid. 2.4).

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Applicazione al caso concreto

La ricorrente deve dimostrare che il suo caso è “particolarmente importante” ai sensi dell'art. 84 LTF affinché il suo ricorso sia ammissibile (consid. 1.3).

Essa invoca una violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la consegna di documenti riguardanti terzi o altri trust costituirebbe un'applicazione arbitraria ed eccessivamente estensiva del criterio della pertinenza potenziale.

Il Tribunale federale ritiene che tale argomento non sia sufficiente a fondare un caso particolarmente importante.

Il TPF ha correttamente applicato la giurisprudenza costante in materia, giustificando l'ampia trasmissione con la necessità di ricostruire flussi finanziari complessi in un caso di riciclaggio di denaro.

La semplice contestazione della valutazione della pertinenza da parte del TPF non costituisce un caso di particolare importanza (consid. 2.1, 2.3).

La ricorrente invoca inoltre la violazione del segreto professionale dell'avvocato.

Si limita ad affermare che i documenti riguardano un "contenzioso", senza ulteriori dettagli e senza contestare in modo motivato la conclusione del TPF secondo cui si trattava di una semplice attività di gestione di trust, non protetta.

Tale argomentazione è insufficiente a dimostrare l'esistenza di un caso di particolare importanza (consid. 2.4).

Analogamente, l'invocazione del segreto degli istituti finanziari (art. 69 LIsFi) è vana, poiché la ricorrente non si confronta con la motivazione del TPF, conforme alla giurisprudenza, secondo cui tale segreto non osta all'assistenza giudiziaria (consid. 2.4).

In assenza della dimostrazione di un caso di particolare importanza, il ricorso è inammissibile (consid. 3).

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Esito

Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile (Dispositivo 1).

Le spese giudiziarie, fissate a 2'000 CHF, sono poste a carico della ricorrente (Dispositivo 2).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni