
TPF, 04.08.2026, RR.2026.75
Fatti
Nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria con la Germania, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato, con decisione di chiusura dell'11 giugno 2026, la trasmissione alle autorità tedesche del verbale di audizione di A. (fatto C).
Il 23 giugno 2026, è stato presentato un ricorso a nome di A. presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
L'atto non era firmato da A. in persona, né dal suo avvocato abituale, bensì da suo padre, B., che agiva "in rappresentanza".
Alla trasmissione era allegata una "procura generale" datata "16.4.2003" (fatto D).
Il 24 giugno 2026, la Corte dei reclami penali ha invitato B. a produrre, entro il 6 luglio 2026, una procura aggiornata e specifica per la presente procedura di ricorso, pena l'irricevibilità del ricorso (fatto E).
Il 26 giugno 2026, B. ha risposto ripresentando una copia della medesima procura generale del 2003, sostenendo che fosse sufficiente (fatto F).
Diritto
La procedura di ricorso in materia di assistenza giudiziaria è retta dalla legge sulla procedura amministrativa (PA) (consid. 1.1).
Un ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante (art. 52 cpv. 1 PA).
Qualora un'autorità nutra dubbi sui poteri di un rappresentante, può esigere la produzione di una procura scritta (art. 11 cpv. 2 PA) (consid. 1.3).
Gli atti procedurali compiuti senza una procura valida sono nulli e il ricorso è dichiarato irricevibile (consid. 1.3).
Anche in presenza di una procura generale, l'autorità può esigere la produzione di una procura aggiornata o specifica per la procedura, in particolare se la procura esistente è datata o formulata in termini vaghi (consid. 1.4).
Se la parte non produce la procura richiesta entro il termine assegnato, l'autorità non entra nel merito del ricorso, conformemente all'avvertimento dato (art. 52 cpv. 3 PA) (consid. 1.2).
Applicazione al caso concreto
Il ricorso non è stato firmato da A. in persona, bensì da suo padre, B. (consid. 1.5).
La procura generale prodotta, risalente al 2003, era datata e non menzionava specificamente la presente procedura di assistenza giudiziaria (consid. 1.5).
La Corte dei reclami era pertanto legittimata a esigere da B. la produzione di una procura aggiornata e specifica per la procedura, in applicazione dell'art. 11 cpv. 2 PA (consid. 1.5).
B. non ha ottemperato a tale richiesta entro il termine assegnato.
Si è limitato a rinviare la medesima procura inadeguata (consid. 1.5).
Non essendo stato soddisfatto il requisito formale posto dalla Corte, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, conformemente all'avvertimento che era stato dato (consid. 1.6).
Esito
La Corte dei reclami non entra nel merito del ricorso (dispositivo 1).
Di conseguenza, non entra nemmeno nel merito della domanda di assistenza giudiziaria formulata nel medesimo atto (dispositivo 2).
Le spese giudiziarie, fissate a 500 CHF, sono poste a carico di B., in qualità di rappresentante che ha agito senza una procura valida (dispositivo 3, consid. 2).