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NewsletterRicorso in materia penale

6B_135/2026 - Minacce, utilizzabilità di una prova e violenza domestica

23 September 2026

TF, 02.09.2026, 6B_135/2026

Fatti

A.________ e B.________ sono sposati ma non vivono più insieme dal 2022 (fatto B.a).

Tra i due è scoppiata una lite, nel corso della quale A.________ ha minacciato B.________ con un coltello.

La scena è stata filmata da B.________ all'insaputa del marito.

Il video mostra A.________ avvicinarsi a B.________, afferrarla per il collo, puntarle un coltello al volto dicendo “la prossima volta che prendi un coltello, ti taglio la testa”, per poi tagliarle una ciocca di capelli con il coltello (fatto B.b).

Sulla base di questo video, A.________ è stato riconosciuto colpevole di minaccia qualificata (art. 180 cpv. 2 lett. a CP) dal Tribunale di polizia di Ginevra, e successivamente dalla Camera penale d'appello e di revisione della Corte di giustizia ginevrina (fatti A e B).

A.________ (di seguito: il ricorrente) presenta ricorso in materia penale al Tribunale federale.

Contesta principalmente l'utilizzabilità del video e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di minaccia (fatto C).

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Diritto

Un mezzo di prova ottenuto mediante un reato (nella fattispecie, una registrazione non autorizzata, art. 179quater CP) o in modo illecito da un privato è utilizzabile solo se sono soddisfatte due condizioni cumulative (art. 141 cpv. 2 CPP per analogia):

  1. La prova avrebbe potuto essere ottenuta lecitamente dalle autorità di perseguimento penale.
  2. Una ponderazione degli interessi, che tenga conto della gravità del reato da chiarire, depone a favore della sua utilizzabilità (consid. 1.3).

Il concetto di reato grave ai sensi dell'art. 141 cpv. 2 CPP non si determina in astratto in base alla pena edittale, bensì in funzione della gravità dell'atto concreto e dell'insieme delle circostanze (natura del bene giuridico protetto, modalità esecutiva, energia criminale, ecc.) (consid. 1.5.2).

Il reato di minaccia (art. 180 CP) è integrato quando l'autore, mediante una grave minaccia, incute timore o spavento in una persona.

La minaccia deve essere oggettivamente idonea a spaventare una persona ragionevole e la vittima deve essere stata soggettivamente spaventata.

Il fatto che la vittima sia stata spaventata è una questione di fatto, che vincola il Tribunale federale salvo arbitrio (consid. 2.1).

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Applicazione al caso concreto

Il ricorrente contesta l'utilizzabilità del video, sostenendo che il reato di minaccia non costituirebbe un "reato grave" ai sensi dell'art. 141 cpv. 2 CPP (consid. 1.5.2).

Il Tribunale federale respinge tale censura.

La Corte cantonale ha correttamente valutato la gravità dell'atto non in modo astratto, ma in relazione alle circostanze concrete.

Ha giustamente sottolineato il contesto di violenza domestica, il fatto che gli atti si siano svolti a porte chiuse, la vulnerabilità della vittima, nonché la modalità esecutiva particolarmente inquietante (afferrare la vittima per il collo, brandire un coltello, tagliarle una ciocca di capelli per dimostrare la capacità di passare all'atto).

In tali condizioni, la Corte cantonale era fondata nel qualificare i fatti come reato grave e nell'ammettere l'utilizzabilità del video, che era peraltro indispensabile per l'accertamento dei fatti (consid. 1.5.2).

Il ricorrente contesta inoltre che il suo comportamento abbia provocato uno stato di spavento nella vittima.

Egli sostiene che la scena sarebbe stata "messa in scena" e "provocata" dall'intimata (consid. 2.5).

Il Tribunale federale giudica tale argomentazione puramente appellatoria e quindi inammissibile.

Il ricorrente si limita a contrapporre la propria interpretazione del video a quella, tutt'altro che insostenibile, della Corte cantonale.

‍I singhiozzi della vittima e il suo riflesso di fuga, visibili nel video, sono chiari indizi del suo stato di spavento.

L'ipotesi di una "messa in scena" è giustamente esclusa dalla Corte cantonale, la quale ha rilevato che, anche in caso di provocazione, la reazione del ricorrente era totalmente sproporzionata e minacciosa (consid. 2.3 e 2.5).

Allo stesso modo, la contestazione dell'intenzione di spaventare è giudicata appellatoria e inammissibile.

‍Il ricorrente si limita ad affermare di aver agito per "legittima difesa", senza contestare la valutazione dei giudici cantonali (consid. 2.6).

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Esito

Il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile.

La condanna del ricorrente per minaccia qualificata è confermata.

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra